Art. 4 Anticipi e pagamenti per interventi sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale 1. Ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2021/2116, gli Organismi pagatori eseguono i pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto non prima del 1° dicembre ed entro il 30 giugno dell'anno civile successivo. 2. In deroga, gli Organismi pagatori, informata AGEA, possono versare anticipi: a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di domanda, nella misura massima del 50%, per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti; b) anteriormente al 1° dicembre dell'anno di domanda, nella misura massima del 75% per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale. 2. Gli anticipi sono erogati sulle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attivita' di verifica gia' svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS). Gli anticipi per gli interventi non soggetti ad AMS sono erogati sulle domande risultate ammissibili dopo la conclusione dei controlli amministrativi. 3. Le percentuali di anticipo di cui al comma 2, lettere a) e b), sono rispettivamente elevate alla misura massima consentita dalle pertinenti disposizioni unionali.