Art. 4 
 
           Anticipi e pagamenti per interventi sotto forma 
              di pagamenti diretti e di sviluppo rurale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 44,  paragrafo  2  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2116, gli Organismi pagatori eseguono  i  pagamenti  nell'ambito
degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,  lettere  a)  e  b)  del
presente decreto non prima del 1° dicembre  ed  entro  il  30  giugno
dell'anno civile successivo. 
  2. In deroga,  gli  Organismi  pagatori,  informata  AGEA,  possono
versare anticipi: 
    a) anteriormente al 1°  dicembre  e  non  prima  del  16  ottobre
dell'anno  di  domanda,  nella  misura  massima  del  50%,  per   gli
interventi sotto forma di pagamenti diretti; 
    b) anteriormente al  1°  dicembre  dell'anno  di  domanda,  nella
misura massima del 75% per il  sostegno  concesso  nell'ambito  degli
interventi di sviluppo rurale. 
  2. Gli anticipi sono erogati sulle  domande  risultate  ammissibili
all'esito dei controlli amministrativi  e  di  monitoraggio,  tenendo
conto delle risultanze delle attivita' di verifica  gia'  svolte  sui
requisiti non monitorabili, per  tutti  gli  interventi  soggetti  al
sistema di monitoraggio delle superfici (AMS). Gli anticipi  per  gli
interventi non soggetti ad AMS sono erogati sulle  domande  risultate
ammissibili dopo la conclusione dei controlli amministrativi. 
  3. Le percentuali di anticipo di cui al comma 2, lettere a)  e  b),
sono rispettivamente elevate alla  misura  massima  consentita  dalle
pertinenti disposizioni unionali.