Art. 5 
 
                          Principi generali 
 
  1. Il Capo I disciplina le modalita' di controllo delle domande  di
aiuto SIGC per gli interventi di cui all'art. 1. 
  2. In conformita' con l'art. 72 del regolamento (UE) n.  2021/2116,
gli Organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, di  concerto
con AGEA, eseguono controlli amministrativi sulle  domande  di  aiuto
SIGC per accertarne la legittimita' e la regolarita' a  tutela  degli
interessi finanziari dell'Unione. Con  riferimento  alle  domande  di
aiuto FEAGA e alle domande di pagamento FEASR,  tali  controlli  sono
integrati da controlli in loco effettuati anche da remoto con ricorso
alle nuove tecnologie. 
  3. I controlli amministrativi e i controlli in loco  sono  eseguiti
in modo da consentire di verificare con efficacia: 
    a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella  domanda
di aiuto SIGC o in altra dichiarazione; 
    b) il rispetto  di  tutti  i  criteri  di  ammissibilita',  degli
impegni e  degli  altri  obblighi  inerenti  al  regime  di  aiuto  o
all'intervento di cui trattasi, le  condizioni  in  base  alle  quali
l'aiuto o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi; 
    c) i criteri e le norme in materia di condizionalita'.