Art. 5 Principi generali 1. Il Capo I disciplina le modalita' di controllo delle domande di aiuto SIGC per gli interventi di cui all'art. 1. 2. In conformita' con l'art. 72 del regolamento (UE) n. 2021/2116, gli Organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, di concerto con AGEA, eseguono controlli amministrativi sulle domande di aiuto SIGC per accertarne la legittimita' e la regolarita' a tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Con riferimento alle domande di aiuto FEAGA e alle domande di pagamento FEASR, tali controlli sono integrati da controlli in loco effettuati anche da remoto con ricorso alle nuove tecnologie. 3. I controlli amministrativi e i controlli in loco sono eseguiti in modo da consentire di verificare con efficacia: a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto SIGC o in altra dichiarazione; b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilita', degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto o all'intervento di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi; c) i criteri e le norme in materia di condizionalita'.