Art. 5 bis Preavviso dei controlli in loco sulle domande basate sulla superficie, su capi animali e controlli di condizionalita' 1. I controlli in loco sulle condizioni di ammissibilita' degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalita' sono di norma svolti senza preavviso, purche' cio' non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. 2. Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso e' strettamente limitato alla durata minima necessaria e non puo' essere superiore a quattordici giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non puo' essere superiore a quarantotto ore, salvo in casi debitamente giustificati. 3. Qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalita' preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di quarantotto ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalita'.