Art. 5 bis 
 
        Preavviso dei controlli in loco sulle domande basate 
  sulla superficie, su capi animali e controlli di condizionalita' 
 
  1. I controlli in loco sulle  condizioni  di  ammissibilita'  degli
interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di
condizionalita' sono di norma svolti senza  preavviso,  purche'  cio'
non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. 
  2. Nel caso in cui sia necessario che i controlli  siano  preceduti
da un preavviso, esso e' strettamente  limitato  alla  durata  minima
necessaria  e  non  puo'  essere  superiore  a  quattordici   giorni.
Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli  interventi  connessi
agli animali, il preavviso non puo' essere  superiore  a  quarantotto
ore, salvo in casi debitamente giustificati. 
  3. Qualora la normativa applicabile ai requisiti e  alle  norme  in
materia di condizionalita' preveda che i controlli  in  loco  vengano
effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di  quarantotto
ore, tali disposizioni  si  applicano  anche  ai  controlli  in  loco
connessi alla condizionalita'.