Art. 6 
 
          Fascicolo aziendale e sistema di identificazione 
                      univoca del beneficiario 
 
  1. Il beneficiario e' tenuto a dichiarare tutta la superficie a sua
disposizione  nel  fascicolo  aziendale,  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n.  503  e  al  decreto
ministeriale  12  gennaio  2015,  n.  162.   In   caso   di   mancata
dichiarazione di superfici in conduzione  da  parte  dell'agricoltore
nel fascicolo aziendale, l'Organismo pagatore  applica  una  sanzione
cosi' come disposta dall'art. 6  del  decreto  legislativo  17  marzo
2023, n. 42. 
  2. Il  fascicolo  aziendale  e'  l'insieme  delle  informazioni  di
riferimento del sistema di presentazione delle domande di aiuto  SIGC
anche relativamente al sistema di identificazione dei beneficiari. 
  3.  Ai  fini  della  costituzione  del   fascicolo   aziendale,   i
beneficiari non sono tenuti a disporre del titolo di  conduzione  con
riferimento  ai  terreni  agricoli  contraddistinti   da   particelle
fondiarie di estensione inferiore a 5.000  metri  quadrati,  site  in
comuni montani, ricompresi nell'elenco  delle  zone  svantaggiate  di
montagna. Tuttavia, a decorrere dalla campagna 2024, il  beneficiario
e' tenuto alla presentazione del titolo di conduzione nel caso in cui
tali terreni siano riconducibili alla proprieta' di un ente pubblico. 
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ciascuna azienda beneficiaria di
aiuti  e'  identificata   attraverso   un   codice   univoco   (CUAA)
corrispondente al codice fiscale dell'azienda. 
  5. Il fascicolo aziendale e' la  banca  dati  ufficiale  essenziale
anche ai  fini  dell'attivazione  della  domanda  automatica  di  cui
all'art. 2, lettera g) del presente decreto. 
  6. Il fascicolo aziendale deve essere validato annualmente entro la
scadenza del termine fissato per la domanda di aiuto SIGC.