Art. 6 Fascicolo aziendale e sistema di identificazione univoca del beneficiario 1. Il beneficiario e' tenuto a dichiarare tutta la superficie a sua disposizione nel fascicolo aziendale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162. In caso di mancata dichiarazione di superfici in conduzione da parte dell'agricoltore nel fascicolo aziendale, l'Organismo pagatore applica una sanzione cosi' come disposta dall'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42. 2. Il fascicolo aziendale e' l'insieme delle informazioni di riferimento del sistema di presentazione delle domande di aiuto SIGC anche relativamente al sistema di identificazione dei beneficiari. 3. Ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, i beneficiari non sono tenuti a disporre del titolo di conduzione con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna. Tuttavia, a decorrere dalla campagna 2024, il beneficiario e' tenuto alla presentazione del titolo di conduzione nel caso in cui tali terreni siano riconducibili alla proprieta' di un ente pubblico. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ciascuna azienda beneficiaria di aiuti e' identificata attraverso un codice univoco (CUAA) corrispondente al codice fiscale dell'azienda. 5. Il fascicolo aziendale e' la banca dati ufficiale essenziale anche ai fini dell'attivazione della domanda automatica di cui all'art. 2, lettera g) del presente decreto. 6. Il fascicolo aziendale deve essere validato annualmente entro la scadenza del termine fissato per la domanda di aiuto SIGC.