Art. 7 Disposizioni specifiche per la domanda di aiuto SIGC - Semplificazione delle procedure 1. Gli Organismi pagatori possono, a norma dell'art. 3, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 2022/1173, stabilire che le domande per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto siano integrate in un'unica domanda di aiuto, cui si applicano gli specifici requisiti stabiliti nell'ambito di tali interventi. 2. La domanda di aiuto SIGC relativa agli interventi basati sulla superficie e' presentata annualmente in modalita' geospaziale secondo quanto disposto al comma 6 dell'art. 11 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 e al comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185101. 3. Gli Organismi pagatori, a partire dal 2024, possono introdurre per gli interventi basati sulla superficie, il sistema di domanda automatica definita all'art. 2, lettera g) del presente decreto. Relativamente agli interventi basati sugli animali, il sistema della domanda automatica puo' essere applicato a decorrere dall'annualita' 2023, informandone AGEA.