Art. 7 
 
Disposizioni  specifiche   per   la   domanda   di   aiuto   SIGC   -
                   Semplificazione delle procedure 
 
  1. Gli Organismi pagatori possono, a norma dell'art. 3, paragrafo 3
del regolamento (UE) n. 2022/1173, stabilire che le domande  per  gli
interventi di cui all'art. 1 del presente decreto siano integrate  in
un'unica domanda di aiuto, cui si applicano gli  specifici  requisiti
stabiliti nell'ambito di tali interventi. 
  2. La domanda di aiuto SIGC relativa agli interventi  basati  sulla
superficie e' presentata annualmente in modalita' geospaziale secondo
quanto disposto al comma 6 dell'art. 11 del decreto  ministeriale  23
dicembre 2022 e al comma 3 dell'art. 2 del  decreto  ministeriale  30
marzo 2023, n. 185101. 
  3. Gli Organismi pagatori, a partire dal 2024,  possono  introdurre
per gli interventi basati sulla superficie,  il  sistema  di  domanda
automatica definita all'art. 2,  lettera  g)  del  presente  decreto.
Relativamente agli interventi basati sugli animali, il sistema  della
domanda automatica puo' essere applicato a decorrere  dall'annualita'
2023, informandone AGEA.