Art. 2 
 
                Misure per il sostegno delle edicole 
 
  1. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di  consegna  a
domicilio di giornali quotidiani e periodici, l'apertura  domenicale,
la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali  limitrofi  e
l'attivazione di punti vendita addizionali,  alle  imprese  esercenti
punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali  e  riviste,  e'
riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo forfettario fino a 2.000
euro. Il contributo e' elevato a  3.000  euro  per  i  punti  vendita
esclusivi siti nelle aree interne, di cui  alla  mappa  aree  interne
2020, valevole per il ciclo di programmazione  2021-2027,  aggiornata
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS).  L'agevolazione  di  cui  al  presente
comma e' riconosciuta entro il limite  di  4  milioni  di  euro,  che
costituisce tetto di spesa. 
  2. Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la  rivendita
di giornali e riviste e', altresi', riconosciuto per l'anno  2023  un
contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per: IMU, TASI,
COSAP, TOSAP, TARI, canoni di  locazione,  servizi  di  fornitura  di
energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento  a  internet,
acquisto o noleggio  di  registratori  di  cassa  o  di  registratori
telematici, acquisto o noleggio di  dispositivi  POS  e  altre  spese
sostenute  per  la   trasformazione   digitale   e   l'ammodernamento
tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista. L'agevolazione di cui al
presente comma e' riconosciuta entro il limite di 6 milioni di  euro,
che costituisce tetto di spesa. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo  sono  concesse  nei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis». 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'art. 1 del presente decreto.