Art. 2 Misure per il sostegno delle edicole 1. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, l'apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l'attivazione di punti vendita addizionali, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, e' riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo forfettario fino a 2.000 euro. Il contributo e' elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle aree interne, di cui alla mappa aree interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). L'agevolazione di cui al presente comma e' riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. 2. Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste e', altresi', riconosciuto per l'anno 2023 un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per: IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista. L'agevolazione di cui al presente comma e' riconosciuta entro il limite di 6 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.