Art. 4 Misure a sostegno delle assunzioni di giornalisti e professionisti under 36 e per la stabilizzazione dei contratti giornalistici 1. Ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, che assumono giovani giornalisti e altri professionisti, con eta' non superiore ai trentacinque anni, in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel campo della digitalizzazione editoriale, dell'informazione e documentazione informatica, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio on-line e trasformazione digitale, anche nel settore dei media, e' riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 10.000 euro per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell'anno 2023, escluse le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il contributo e' riconosciuto entro il limite massimo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa. 2. Al fine di promuovere la stabilita' dell'occupazione, ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiofoniche televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, e', altresi', riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 14.000 euro per la trasformazione, nel corso dell'anno 2023, di un contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo indeterminato. Il contributo e' riconosciuto entro il limite massimo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa. 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.