Art. 4 
 
Misure a sostegno delle assunzioni di  giornalisti  e  professionisti
  under 36 e per la stabilizzazione dei contratti giornalistici 
 
  1. Ai datori  di  lavoro  appartenenti  alle  imprese  editrici  di
quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie  di
stampa e alle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali,
non partecipate dallo Stato, che assumono giovani giornalisti e altri
professionisti, con eta'  non  superiore  ai  trentacinque  anni,  in
possesso  di  qualifica  professionale,   opportunamente   attestata,
acquisita    nel    campo    della    digitalizzazione    editoriale,
dell'informazione e documentazione informatica, della comunicazione e
sicurezza  informatica,  del  servizio   on-line   e   trasformazione
digitale, anche nel settore dei media, e' riconosciuto un  contributo
forfettario nella misura di  10.000  euro  per  ogni  assunzione  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi  nel  corso
dell'anno 2023, escluse le assunzioni effettuate ai  sensi  dell'art.
2, comma 2, del  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  69.  Il
contributo e' riconosciuto entro il limite massimo di 7,5 milioni  di
euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa. 
  2. Al fine di promuovere la stabilita' dell'occupazione, ai  datori
di  lavoro  appartenenti  alle  imprese  editrici  di  quotidiani   e
periodici, alle agenzie  di  stampa  e  alle  emittenti  radiofoniche
televisive locali e  nazionali,  non  partecipate  dallo  Stato,  e',
altresi', riconosciuto un  contributo  forfettario  nella  misura  di
14.000 euro per la trasformazione, nel corso dell'anno  2023,  di  un
contratto giornalistico a tempo determinato ovvero di  collaborazione
coordinata e continuativa in  contratto  a  tempo  indeterminato.  Il
contributo e' riconosciuto entro il limite massimo di 7,5 milioni  di
euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo  sono  concesse  nei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis». 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'art. 1 del presente decreto.