Art. 6 Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche 1. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva e' riconosciuto, per l'anno 2023, entro il limite di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualita' dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno. 2. Le risorse di cui al comma 1, come di seguito ripartite, sono attribuite per le finalita' e i soggetti di seguito indicati: a) una quota, pari ad euro 20 milioni, e' destinata agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali titolari di Logical Channel Numbers (LCN), attribuiti secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di televendite; b) una quota, pari ad euro 15 milioni, e' destinata agli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale che, all'esito delle procedure adottate in attuazione dell'art. 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacita' trasmissiva nelle aree tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS; c) una quota, pari ad euro 10 milioni, e' destinata agli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM 664/09/CONS. 3. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 1, gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo. 4. L'agevolazione di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative. Gli investimenti realizzati con il contributo del Fondo non verranno valutati ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2017. 5. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.