Art. 6 
 
Misure  a  sostegno  degli  investimenti  in  tecnologie   innovative
  realizzati da emittenti televisive e radiofoniche 
 
  1.   Al   fine   di   incentivare   gli   investimenti    orientati
all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale  nel  settore
dell'editoria radiofonica e televisiva e'  riconosciuto,  per  l'anno
2023, entro il limite di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di
spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico
delle  infrastrutture  e  dei  processi  produttivi,  finalizzati  al
miglioramento della qualita' dei contenuti e della loro fruizione  da
parte dell'utenza, in  misura  pari  al  70  per  cento  delle  spese
sostenute in tale anno. 
  2. Le risorse di cui al comma 1, come di  seguito  ripartite,  sono
attribuite per le finalita' e i soggetti di seguito indicati: 
    a) una  quota,  pari  ad  euro  20  milioni,  e'  destinata  agli
investimenti dei fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  (FSMA)
nazionali titolari  di  Logical  Channel  Numbers  (LCN),  attribuiti
secondo  quanto  previsto  dalla  delibera  AGCOM  116/21/CONS,   con
esclusione dei soggetti a  partecipazione  pubblica  e  dei  soggetti
titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma
di televendite; 
    b) una  quota,  pari  ad  euro  15  milioni,  e'  destinata  agli
investimenti dei fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  (FSMA)
operanti in ambito locale che, all'esito delle procedure adottate  in
attuazione dell'art. 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, abbiano avuto accesso  alla  capacita'  trasmissiva  nelle  aree
tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS; 
    c) una  quota,  pari  ad  euro  10  milioni,  e'  destinata  agli
investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei  fornitori
di  contenuti  radiofonici  digitali  e  dei  consorzi   di   imprese
editoriali operanti in tecnica DAB,  previsti  dalla  delibera  AGCOM
664/09/CONS. 
  3. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma  1,  gli  investimenti
devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico  di
innovazione tecnologica e di ammodernamento dei  processi  produttivi
da parte dell'impresa richiedente il contributo. 
  4. L'agevolazione di cui al presente articolo non e' cumulabile con
altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale,  nazionale
o europea concessi  per  le  medesime  iniziative.  Gli  investimenti
realizzati con il contributo del Fondo non verranno valutati ai  fini
dell'applicazione del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
146/2017. 
  5. L'efficacia della disposizione di cui al  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3,  del  Trattato  sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'art. 1 del presente decreto.