Art. 7 Modalita' per la fruizione delle misure agevolative 1. Le modalita' per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. 2. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti. 3. Al fine di garantire la piu' rapida e tempestiva erogazione dei contributi a favore dei richiedenti risultati aventi titolo, il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' autorizzato ad utilizzare un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei pagamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Roma, 10 agosto 2023 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di informazione ed editoria Barachini Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2530