Art. 3 I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale - Lazio di Roma nel termine di sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2023 Il direttore generale: Donato