Art. 3 
 
  I creditori o gli altri interessati possono  presentare  formale  e
motivata domanda all'autorita' governativa,  intesa  ad  ottenere  la
nomina del commissario liquidatore entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,  comma  4,  della  legge  7
agosto 1990, n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
avverso   il   presente   provvedimento   e'    esperibile    ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale - Lazio di Roma
nel termine di sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica  nel  termine  di  centoventi  giorni
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione  dello  stesso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 settembre 2023 
 
                                        Il direttore generale: Donato