Art. 11 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro in emergenza 
 
  1. Al personale non dirigenziale della Regione  del  Veneto  e  dei
suoi  enti  o  societa'  partecipate,  direttamente  impegnato  nelle
attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita'
connesse all'emergenza, il Commissario  puo'  individuare  un  numero
massimo di dieci unita' alle quali riconoscere,  per  il  periodo  di
vigenza  dello  stato  di  emergenza  e   per   ciascuna   di   esse,
un'indennita' nella misura giornaliera di euro 20,00 e nel limite  di
quindici giorni mensili, cumulabile  con  l'eventuale  indennita'  di
posizione organizzativa prevista dai rispettivi ordinamenti, anche in
deroga alla contrattazione  collettiva  nazionale  e  decentrata  del
comparto e/o settore  di  appartenenza,  commisurata  al  numero  dei
giorni di effettivo impiego. 
  2.  Gli  oneri  quantificati  in  euro  36.000,00  per  la   durata
dell'emergenza, derivanti dall'attuazione del comma 1, sono  posti  a
carico delle risorse stanziate per l'emergenza  e  a  tal  fine,  nel
piano degli interventi di cui all'art. 1, sono quantificate le  somme
necessarie  e  le  modalita'  per  l'individuazione  preventiva   dei
soggetti di cui al comma 1. 
  3.  Con  proprio  provvedimento,  il  Commissario   delegato   puo'
rimodulare in progressiva riduzione i limiti di cui al comma 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio 
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati tecnici alla presente  ordinanza  sono  consultabili
sul sito  istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione  civile
(www.protezionecivile.it),         al          seguente          link
https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-t
rasparente/provvedimenti-normativi