Art. 11 Oneri per prestazioni di lavoro in emergenza 1. Al personale non dirigenziale della Regione del Veneto e dei suoi enti o societa' partecipate, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza, il Commissario puo' individuare un numero massimo di dieci unita' alle quali riconoscere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza e per ciascuna di esse, un'indennita' nella misura giornaliera di euro 20,00 e nel limite di quindici giorni mensili, cumulabile con l'eventuale indennita' di posizione organizzativa prevista dai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata del comparto e/o settore di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego. 2. Gli oneri quantificati in euro 36.000,00 per la durata dell'emergenza, derivanti dall'attuazione del comma 1, sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, sono quantificate le somme necessarie e le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti di cui al comma 1. 3. Con proprio provvedimento, il Commissario delegato puo' rimodulare in progressiva riduzione i limiti di cui al comma 1. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2023 Il Capo del Dipartimento: Curcio ______ Avvertenza: Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-t rasparente/provvedimenti-normativi