Art. 3 
 
              Modifiche al Programma GOL e monitoraggio 
 
  1.  Al  Programma  GOL,  di  cui   all'allegato   A   del   decreto
interministeriale 5 novembre 2021, paragrafo  6,  sezione  denominata
«Percorso 1: il reinserimento occupazionale», e'  aggiunto,  dopo  il
quarto capoverso, il seguente: 
    «Considerati i pilastri su  cui  poggia  il  dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza  e  quindi  anche  il  nostro  PNRR,  ed,  in
particolare, per quel che qui rileva,  i  primi  due  pilastri  sulla
transizione  verde  e  sulla  trasformazione  digitale,  puo'  essere
comunque opportuno, anche per i piu' vicini al mercato del lavoro, un
investimento sulle competenze di tali  soggetti  per  un  adeguamento
strettamente  connesso  alla  transizione  verde  e  digitale.   Deve
trattarsi di percorsi di durata piu' breve di  quella  ordinariamente
prevista per i percorsi di upskilling, ma comunque  non  inferiore  a
quaranta  ore,  e  che  abbiano  come  esito  una   attestazione   di
competenze.  Tali  percorsi  concorrono   al   raggiungimento   degli
obiettivi  del  Programma  GOL  in  termini  di  partecipazione   dei
beneficiari alla formazione professionale». 
  2.  La  durata  non  inferiore  a  quaranta  ore  dei  percorsi  di
formazione, di cui al comma 1, si applica  anche  in  riferimento  ai
percorsi di aggiornamento (upskilling) previsti  dal  Programma  GOL,
come definiti negli atti  di  programmazione  e  attuazione  adottati
dalle regioni e province autonome a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. Il limite di quaranta ore di  cui  al
primo periodo non opera per i percorsi  di  formazione  regolamentata
che prevedano requisiti di durata inferiore ai fini dell'abilitazione
allo svolgimento di specifica attivita' lavorativa. Sono in ogni caso
fatti salvi, anche ai fini del  raggiungimento  degli  obiettivi  del
Programma, gli atti di programmazione  e  attuazione  adottati  prima
della data di cui al primo periodo. 
  3. Considerati gli obiettivi  di  miglioramento  dell'occupabilita'
dei beneficiari del Programma, gli esiti occupazionali  del  medesimo
sono monitorati dall'Anpal  in  relazione  alle  caratteristiche  dei
beneficiari e al contesto del mercato del lavoro di riferimento.