Art. 2 Beneficiari 1. Sono ammissibili i seguenti soggetti a) enti pubblici singoli e associati; b) associazioni riconosciute e non, operanti nei settori di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere da a) ad h); c) comitati organizzatori, costituiti in forma scritta anche non pubblica (purche' l'atto costitutivo sia registrato, e indichi scopi e organi responsabili); d) cooperative sociali operanti nei settori di cui al precedente art. 1. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede in Italia e non avere scopo di lucro. 3. Sono esclusi le persone fisiche, le societa', di persone o di capitali, in qualunque forma costituite.