Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Sono ammissibili i seguenti soggetti 
    a) enti pubblici singoli e associati; 
    b) associazioni riconosciute e non, operanti nei settori  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere da a) ad h); 
    c) comitati organizzatori, costituiti in forma scritta anche  non
pubblica (purche' l'atto costitutivo sia registrato, e indichi  scopi
e organi responsabili); 
    d) cooperative sociali operanti nei settori di cui al  precedente
art. 1. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede in Italia  e  non
avere scopo di lucro. 
  3. Sono esclusi le persone fisiche, le societa', di  persone  o  di
capitali, in qualunque forma costituite.