Art. 3 
 
                         Azioni ammissibili 
 
  Per la coerente realizzazione delle finalita' del presente decreto,
possono essere finanziate le attivita' aperte o dirette al pubblico a
titolo  gratuito  volte  all'organizzazione   di   fiere,   sagre   e
manifestazioni negli ambiti di cui all'art. 1.