Art. 6 Modalita' di erogazione del contributo 1. Le domande di contributo ritenute ammissibili sono finanziate, fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 4, sulla base dell'ordine di presentazione. 2. Ciascuno soggetto puo' presentare una sola domanda di contributo nell'arco dell'anno di riferimento. In caso di presentazione di piu' domande, sara' istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non ammissibili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.