Art. 6 
 
                       Modalita' di erogazione 
                           del contributo 
 
  1. Le domande di contributo ritenute ammissibili  sono  finanziate,
fino all'esaurimento delle risorse di  cui  all'art.  4,  sulla  base
dell'ordine di presentazione. 
  2. Ciascuno soggetto puo' presentare una sola domanda di contributo
nell'arco dell'anno di riferimento. In caso di presentazione di  piu'
domande, sara' istruita  solo  ed  esclusivamente  la  prima  domanda
pervenuta in ordine temporale, e  saranno,  invece,  considerate  non
ammissibili le domande eventualmente pervenute  successivamente  alla
prima.