Art. 2 
 
      Caratteristiche e requisiti della piattaforma informatica 
 
  1.  La  piattaforma   informatica   centralizzata,   per   la   cui
realizzazione, sviluppo e gestione e' nominato il soggetto attuatore,
deve rispondere a criteri di semplicita' di utilizzo e  facilita'  di
implementazione per garantire l'erogazione tempestiva dei  contributi
di cui all'art. 1 e  dovra'  consentire  la  gestione  dell'attivita'
istruttoria svolta dai comuni, relativa alle  domande  di  contributo
promosse  dai  soggetti  privati  e  dalle  attivita'  economiche   e
produttive. 
  2. In relazione a quanto indicato al comma 1, il soggetto attuatore
deve provvedere all'adeguamento della  piattaforma  informatica  gia'
esistente presso la Regione Emilia-Romagna «Sfinge  2020»,  affinche'
questa, gia' utilizzata  in  precedenti  contesti  emergenziali,  sia
implementata  e  resa  operativa   entro   il   15   novembre   2023.
L'adeguamento  di  cui  al  precedente  periodo  deve  consentire  la
presentazione in via telematica delle domande di contributo da  parte
dei soggetti privati  e  delle  attivita'  economiche  e  produttive,
l'istruttoria delle  stesse  da  parte  dei  comuni,  nonche',  anche
mediante progressive implementazioni,  l'attuazione  delle  procedure
previste nell'ambito delle ordinanze inerenti alle fasi istruttorie e
di erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione  privata  di
cui all'art. 20-sexies del  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. La
citata piattaforma dovra' consentire ai: 
    a) soggetti privati e  alle  attivita'  economiche  e  produttive
colpite dai danni derivanti dagli eventi  calamitosi  (o  tecnici  da
essi delegati) di presentare al comune territorialmente competente la
domanda  di  contributo,  in  coerenza  con  le  relative   ordinanze
commissariali; 
    b) comuni di: 
      1)   verificare    il    diritto    al    contributo    e    la
completezza/regolarita' della documentazione probatoria allegata alla
domanda fruendo, laddove ritenuto necessario, di  apposita  struttura
all'uopo costituita dal Commissario straordinario alla  ricostruzione
e composta da tecnici con adeguata expertise professionale; 
      2) trasmettere al  Commissario  straordinario  la  proposta  di
concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche; 
    c) al Commissario straordinario di gestire le fasi successive del
procedimento. 
  3. La piattaforma informatica sara' il punto unificato di  raccolta
di tutta la documentazione  informatica  utilizzata,  ne  costituira'
l'archivio ufficiale e ne verra' garantita la conservazione  a  norma
di legge.