Art. 4 Deroghe 1. Ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di dare celere attuazione alla presente ordinanza, in relazione alle procedure di affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 37, in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi; 49, in relazione al principio di rotazione degli affidamenti. 2. Alle procedure adottate dal soggetto attuatore si applicano, ai sensi dell'art. 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le disposizioni previste dalla Parte II, Titolo IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante agevolazioni procedurali relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge.