Art. 4 
 
                               Deroghe 
 
  1. Ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1°  giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2023, n. 100, allo scopo di  dare  celere  attuazione  alla  presente
ordinanza,   in   relazione   alle   procedure   di   affidamento   e
all'esecuzione dei contratti pubblici,  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore puo'
provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga ai seguenti
articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
    37, in  materia  di  programmazione  degli  acquisti  di  beni  e
servizi; 
    49, in relazione al principio di rotazione degli affidamenti. 
  2. Alle procedure adottate dal soggetto attuatore si applicano,  ai
sensi dell'art. 20-octies, comma  10,  del  decreto-legge  1°  giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2023, n. 100, le disposizioni previste dalla Parte II, Titolo IV  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante agevolazioni  procedurali
relative  alla  scelta  del   contraente   o   all'aggiudicazione   e
all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad  eccezione
della disciplina speciale di cui  all'art.  53-bis,  comma  3,  dello
stesso decreto-legge.