Art. 11 
 
                      Accordi di autorizzazione 
 
  1. Il Comando generale del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera, prima di  autorizzare  gli  organismi-WIG  per  gli
scopi di cui al  presente  decreto,  che  ne  fanno  domanda  secondo
l'istruttoria indicata nell'allegato A al presente  decreto,  stipula
un accordo con gli  stessi  per  definire  gli  specifici  compiti  e
funzioni dell'organismo stesso e che contiene tra l'altro: 
    a. le disposizioni previste nell'appendice II  della  risoluzione
A.739 (18) dell'IMO, come emendata  dalla  risoluzione  MSC.280  (81)
dell'IMO sulle linee guida per il  rilascio  delle  autorizzazioni  a
favore di organismi che agiscono per conto del Comando  generale  del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; 
    b. i contenuti  dell'allegato,  delle  appendici  e  degli  altri
elementi  contenuti  nel  documento  dell'IMO  MSC-MEPC.5/Circ.16   e
successive modificazioni ed integrazioni sul modello di  accordo  per
il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che  operano  per
conto del Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera; 
    c. qualora la MSC.1/Circ.1592 preveda concordanza,  approvazione,
prescrizione  o  permesso  del  Comando  generale  del  Corpo   delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, tali attivita' sono delegate
agli organismi-WIG limitatamente ai punti riportati nella tabella  in
allegato B al presente decreto; 
    d. la possibilita' di richiedere riparazioni alle WIG; 
    e. la previsione secondo cui il Comando generale del Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera,  qualora  condannata  da  un
organo giurisdizionale a risarcire un danno derivante da dolo o colpa
imputabile ai servizi dell'Organismo-WIG, ha diritto ad un indennizzo
da parte dell'organismo stesso nella misura pari  ai  danni  ad  essa
imputabili; 
    f. le disposizioni  per  il  controllo  periodico  da  parte  del
Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera  o  da  un  ente  imparziale   designato   da   quest'ultimo
sull'attivita' che l'Organismo-WIG svolge per  suo  conto,  ai  sensi
dell'art. 6; 
    g.  le  disposizioni  relative  alla  possibilita'  di  ispezioni
dettagliate a campione delle WIG craft  e  per  le  comunicazioni  al
Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera.