Art. 3 Definizioni 1. Le seguenti definizioni sono integrative o addizionali a quelle di cui al decreto ministeriale in data 5 maggio 2023 ed alla circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018: a) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera: ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023, e' da intendersi il reparto VI «Sicurezza della navigazione e marittima»; b) IMO: Organizzazione marittima internazionale; c) societa': cosi' come definita all'art. 2.3 del regolamento (UE) 336/2006 del 15 febbraio 2006.