Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Le seguenti definizioni sono integrative o addizionali a  quelle
di cui al  decreto  ministeriale  in  data  5  maggio  2023  ed  alla
circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018: 
    a) Comando generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera: ai fini  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in  data  5
maggio  2023,  e'  da  intendersi  il  reparto  VI  «Sicurezza  della
navigazione e marittima»; 
    b) IMO: Organizzazione marittima internazionale; 
    c) societa': cosi' come definita  all'art.  2.3  del  regolamento
(UE) 336/2006 del 15 febbraio 2006.