Art. 7 
 
Rilascio e vidimazione del certificato di sicurezza per le WIG craft 
 
  1. A seguito di  una  visita  iniziale,  comprensiva  di  prove  di
navigazione, o di rinnovo, effettuata conformemente ai punti 6.2.1  e
6.2.2 della Parte A della MSC.1/Circ.1592,  dalla  quale  risulti  la
rispondenza  della  WIG  craft  alle  prescrizioni  contenute   nella
circolare stessa e nel presente decreto, l'Organismo-WIG rilascia  il
certificato di sicurezza per le WIG craft ed il relativo elenco delle
dotazioni. In  particolare,  gli  equipaggiamenti  della  navigazione
marittima devono essere certificati MED o, laddove non  presenti  sul
mercato,   accettati   dall'amministrazione   sulla   base   di    un
provvedimento  di  equivalenza.  Gli   equipaggiamenti   di   seguito
riportati - per motivi di maneggiabilita',  efficacia,  peso,  volume
e/o rapido impiego - possono essere di tipo  aeronautico  certificati
Technical standard order (TSO) o European  technical  standard  order
(ETSO): 
    mezzi collettivi di salvataggio; 
    mezzi individuali di salvataggio; 
    cinture di sicurezza (sedili) per equipaggio e passeggeri; 
    sistema di intercom; 
    luci di navigazione. 
  Gli strumenti per la navigazione in  effetto  suolo  devono  essere
certificati Technical  standard  order  (TSO)  o  European  technical
standard order  (ETSO).  Gli  equipaggiamenti  di  radiocomunicazione
devono essere certificati MED. 
  2. A seguito di visita periodica, effettuata conformemente al punto
6.2.2 della Parte A della MSC.1/Circ.1592,  dalla  quale  risulti  la
rispondenza  della  WIG  craft  alle  prescrizioni  contenute   nella
circolare stessa e nel presente decreto,  l'Organismo-WIG  vidima  il
certificato cosi' come previsto dal punto 6.3  della  Parte  A  della
MSC.1/Circ.1592. Quanto sopra fermo restando le disposizioni  di  cui
al punto 9.12 della Parte A della MSC.1/Circ.1592. 
  3. A seguito di una visita addizionale,  effettuata  ai  sensi  del
punto  6.2.3  della  Parte  A  della   MSC.1/Circ.1592,   l'organismo
riconosciuto-WIG, a buon esito dell'attivita' di  verifica,  rilascia
apposita dichiarazione.  Nel  caso  di  visita  addizionale  per  gli
apparati di radiocomunicazione, il funzionario  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy - di cui all'art. 6, comma 2  -  rilascia
verbale di ispezione alla nave, tenendo in copia l'Organismo-WIG. 
  4. Il rilascio del certificato, nei casi di cui ai precedenti punti
1. e 2., e' subordinato  alla  ricezione  del  «verbale»  emesso  dal
Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui all'art. 6, comma
2 del presente decreto. 
  5. Il certificato di cui al presente articolo e' rilasciato,  dagli
organismi-WIG, in italiano ed in inglese, nella forma  stabilita  con
decreto  direttoriale  del  Comandante  generale  del   Corpo   delle
capitanerie di porto - Guardia costiera.