Art. 7 Rilascio e vidimazione del certificato di sicurezza per le WIG craft 1. A seguito di una visita iniziale, comprensiva di prove di navigazione, o di rinnovo, effettuata conformemente ai punti 6.2.1 e 6.2.2 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, dalla quale risulti la rispondenza della WIG craft alle prescrizioni contenute nella circolare stessa e nel presente decreto, l'Organismo-WIG rilascia il certificato di sicurezza per le WIG craft ed il relativo elenco delle dotazioni. In particolare, gli equipaggiamenti della navigazione marittima devono essere certificati MED o, laddove non presenti sul mercato, accettati dall'amministrazione sulla base di un provvedimento di equivalenza. Gli equipaggiamenti di seguito riportati - per motivi di maneggiabilita', efficacia, peso, volume e/o rapido impiego - possono essere di tipo aeronautico certificati Technical standard order (TSO) o European technical standard order (ETSO): mezzi collettivi di salvataggio; mezzi individuali di salvataggio; cinture di sicurezza (sedili) per equipaggio e passeggeri; sistema di intercom; luci di navigazione. Gli strumenti per la navigazione in effetto suolo devono essere certificati Technical standard order (TSO) o European technical standard order (ETSO). Gli equipaggiamenti di radiocomunicazione devono essere certificati MED. 2. A seguito di visita periodica, effettuata conformemente al punto 6.2.2 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, dalla quale risulti la rispondenza della WIG craft alle prescrizioni contenute nella circolare stessa e nel presente decreto, l'Organismo-WIG vidima il certificato cosi' come previsto dal punto 6.3 della Parte A della MSC.1/Circ.1592. Quanto sopra fermo restando le disposizioni di cui al punto 9.12 della Parte A della MSC.1/Circ.1592. 3. A seguito di una visita addizionale, effettuata ai sensi del punto 6.2.3 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, l'organismo riconosciuto-WIG, a buon esito dell'attivita' di verifica, rilascia apposita dichiarazione. Nel caso di visita addizionale per gli apparati di radiocomunicazione, il funzionario del Ministero delle imprese e del made in Italy - di cui all'art. 6, comma 2 - rilascia verbale di ispezione alla nave, tenendo in copia l'Organismo-WIG. 4. Il rilascio del certificato, nei casi di cui ai precedenti punti 1. e 2., e' subordinato alla ricezione del «verbale» emesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui all'art. 6, comma 2 del presente decreto. 5. Il certificato di cui al presente articolo e' rilasciato, dagli organismi-WIG, in italiano ed in inglese, nella forma stabilita con decreto direttoriale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.