Art. 8 
 
             Durata, validita' e proroga del certificato 
 
  1. Il certificato di sicurezza  per  le  WIG  craft,  rilasciato  a
seguito di visita iniziale, ha una validita' massima di  cinque  anni
dalla data di completamento della visita. 
  2. Il certificato di  sicurezza  per  le  WIG  craft  rilasciato  a
seguito  di  visita  di  rinnovo,  secondo  le  modalita'   stabilite
dall'art. 7 e ferme restando le disposizioni di cui ai punti 9.5, 9.6
e 9.7 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, ha una  validita'  massima
di cinque anni. 
  3. Nei casi di decadenza del certificato di sicurezza  per  le  WIG
craft, indicati al punto 9.13 della Parte  A  della  MSC.1/Circ.1592,
l'Organismo-WIG ritira il  certificato  e  ne  da'  comunicazione  al
Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera. 
  4. Il certificato e' revocato dall'Organismo-WIG nel caso in cui la
WIG  non  rispetti  le  prescrizioni  del  presente  decreto,   della
MSC.1/Circ.1592 e nel caso in cui non sia stata presa nessuna  misura
correttiva prescritta. 
  5. Il certificato di sicurezza per le WIG  craft  non  puo'  essere
prorogato se non in casi eccezionali di volta in volta  valutati  dal
Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera sentito, per la parte radiocomunicazioni, il Ministero delle
imprese e del made in Italy.