Art. 8 Durata, validita' e proroga del certificato 1. Il certificato di sicurezza per le WIG craft, rilasciato a seguito di visita iniziale, ha una validita' massima di cinque anni dalla data di completamento della visita. 2. Il certificato di sicurezza per le WIG craft rilasciato a seguito di visita di rinnovo, secondo le modalita' stabilite dall'art. 7 e ferme restando le disposizioni di cui ai punti 9.5, 9.6 e 9.7 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, ha una validita' massima di cinque anni. 3. Nei casi di decadenza del certificato di sicurezza per le WIG craft, indicati al punto 9.13 della Parte A della MSC.1/Circ.1592, l'Organismo-WIG ritira il certificato e ne da' comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. 4. Il certificato e' revocato dall'Organismo-WIG nel caso in cui la WIG non rispetti le prescrizioni del presente decreto, della MSC.1/Circ.1592 e nel caso in cui non sia stata presa nessuna misura correttiva prescritta. 5. Il certificato di sicurezza per le WIG craft non puo' essere prorogato se non in casi eccezionali di volta in volta valutati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera sentito, per la parte radiocomunicazioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy.