Art. 9 
 
            Autorizzazione all'esercizio per le WIG craft 
 
  1. L'autorizzazione all'esercizio per le WIG craft e' rilasciata ai
sensi del punto 10 della MSC.1/Circ.1592: 
    a) nel caso di  piu'  tratte  e  di  un  solo  porto  base  dalla
Capitaneria di porto nella cui giurisdizione  ricade  il  porto  base
dichiarato  dalla  societa'  previo  coordinamento   con   le   altre
Capitanerie di porto interessate dalle tratte; 
    b) nel caso di piu' porti base e piu' tratte,  dalla  Capitaneria
di porto nella cui giurisdizione ricade uno dei porti base  e  presso
cui  la  societa'  deposita   l'istanza   per   il   rilascio/rinnovo
dell'autorizzazione previo coordinamento con le altre Capitanerie  di
porto interessate dalle tratte. 
  2. Nel caso in cui la societa' presenta istanza  per  l'inserimento
di una nuova tratta, la Capitaneria di  porto  di  cui  al  comma  1,
ritira l'autorizzazione all'esercizio in essere e procede al rilascio
di  una  nuova  autorizzazione  corredata  dell'elenco  di  tutte  le
precedenti gia' acquisite. 
  3. L'autorizzazione di cui al presente articolo e'  rilasciata,  in
italiano e in inglese, nella forma  stabilita  con  dedicato  proprio
decreto direttoriale.