Art. 9 Autorizzazione all'esercizio per le WIG craft 1. L'autorizzazione all'esercizio per le WIG craft e' rilasciata ai sensi del punto 10 della MSC.1/Circ.1592: a) nel caso di piu' tratte e di un solo porto base dalla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade il porto base dichiarato dalla societa' previo coordinamento con le altre Capitanerie di porto interessate dalle tratte; b) nel caso di piu' porti base e piu' tratte, dalla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade uno dei porti base e presso cui la societa' deposita l'istanza per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione previo coordinamento con le altre Capitanerie di porto interessate dalle tratte. 2. Nel caso in cui la societa' presenta istanza per l'inserimento di una nuova tratta, la Capitaneria di porto di cui al comma 1, ritira l'autorizzazione all'esercizio in essere e procede al rilascio di una nuova autorizzazione corredata dell'elenco di tutte le precedenti gia' acquisite. 3. L'autorizzazione di cui al presente articolo e' rilasciata, in italiano e in inglese, nella forma stabilita con dedicato proprio decreto direttoriale.