Art. 10 
 
       Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione 
                     del Ministero della cultura 
 
  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
      a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in  particolare,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  dello  Stato  nelle
seguenti aree funzionali: 
        a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; 
        b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale,  degli
istituti e dei luoghi della cultura; 
        c)   promozione    dello    spettacolo,    delle    attivita'
cinematografiche,  teatrali,  musicali,  di  danza,  circensi,  dello
spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni  cinematografiche,
audiovisive, radiotelevisive e multimediali; 
        d)   promozione   delle   attivita'    culturali;    sostegno
all'attivita'  di  associazioni,  fondazioni,   accademie   e   altre
istituzioni di cultura; 
        e) studio, ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
materie di competenza; 
        f) promozione del libro e sviluppo dei servizi  bibliografici
e  bibliotecari  nazionali;  tutela  del  patrimonio   bibliografico;
gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali; 
        g)   tutela   del   patrimonio   archivistico;   gestione   e
valorizzazione degli archivi statali; 
        h) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; 
        i) promozione  delle  imprese  culturali  e  creative,  della
creativita' contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica
e partecipazione alla progettazione di opere destinate  ad  attivita'
culturali; 
  ((i-bis)  vigilanza  sull'Istituto  per  il  credito   sportivo   e
culturale Spa, per quanto di competenza.))»; 
      b) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle  aree  funzionali  di
cui  all'articolo  53,  e  il  numero  delle  posizioni  di   livello
dirigenziale generale non puo'  essere  superiore  a  trentadue,  ivi
inclusi i capi dei dipartimenti.». 
  2.Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei   regolamenti   di
organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023,  mediante  le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre  2022,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre  2022,
n. 204, ((continua ad applicarsi)) il regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.  169.
Gli incarichi dirigenziali generali e non generali  decadono  con  il
perfezionamento delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  funzioni  delle  strutture
preposte all'attuazione degli interventi  ((del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza))  di  cui  all'articolo  1,  comma   1,   del
decreto-legge  24   febbraio   2023,   n.   13,   ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41,))  nonche'  della
Soprintendenza speciale per il  PNRR,  di  cui  all'articolo  29  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  3.Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
  4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 e'
abrogato. 
  5.All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1°giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le
parole «15  settembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
dicembre 2023. 
  ((5-bis. Al comma  2-bis  dell'articolo  14  del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"I relativi incarichi possono  essere  conferiti,  con  procedure  di
selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di
una documentata  esperienza  di  elevato  livello  nella  gestione  e
valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e
luoghi della cultura o nella gestione di strutture,  enti,  organismi
pubblici e privati, nonche' a  esperti  di  riconosciuta  fama  nelle
materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o  in
materie attinenti alla gestione del patrimonio  culturale,  anche  in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  comunque  nei  limiti  delle
dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente  al  personale
dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.))" 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 54 del d. lgs. 30 luglio  1999,  n.
          300, (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 54.  (Ordinamento)  - 1.  1.  Il  Ministero  si
          articola  in  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi  degli
          articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo'  essere
          superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di
          cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello
          dirigenziale  generale  non   puo'   essere   superiore   a
          trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. 
                2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici  del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4. 
                2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
          di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.» 
                -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2022,  n.
          264: 
                «Art. 13.  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri) - 1. Al fine di  semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato». 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  2
          dicembre   2019,   n.   169,   recante:   «Regolamento   di
          organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di
          diretta  collaborazione  del  Ministro   e   dell'Organismo
          indipendente  di   valutazione   della   performance»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali)  -  1.
          Ai fini del conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R.  29
          dicembre  1973,  n.  1092,  e   successive   modificazioni,
          l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima  retribuzione
          percepita in relazione  all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi
          prevista dal terzo periodo  del  presente  comma,  ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di  fine   servizio,
          comunque     denominato,     nonche'      dell'applicazione
          dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973,  n.
          1092, e successive  modificazioni,  l'ultimo  stipendio  va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con d.P.R., previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, con contratto  a  tempo  determinato,  a
          persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
          e nelle percentuali previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro      dell'universita'      e      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e tecnologica  3  novembre
          1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          8 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3, cessano decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,
          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
                12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2023, n. 47: 
                «Art.  1.  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni  titolari
          degli interventi PNRR) - 1. Al fine di migliorare e rendere
          piu'  efficiente  il  coordinamento  delle   attivita'   di
          gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e  di
          controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
          resilienza,  di  seguito   PNRR,   di   titolarita'   delle
          amministrazioni centrali di cui all'articolo  8,  comma  1,
          del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  i
          decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,  possono,  altresi',
          prevedere, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  e  nei  limiti  delle   risorse   umane,
          finanziarie    e    strumentali    gia'    assegnate,    la
          riorganizzazione della struttura  di  livello  dirigenziale
          generale  ovvero  dell'unita'  di   missione   di   livello
          dirigenziale  generale  preposta  allo  svolgimento   delle
          attivita'   previste   dal   medesimo   articolo   8    del
          decreto-legge  n.  77   del   2021,   anche   mediante   il
          trasferimento delle funzioni e delle  attivita'  attribuite
          all'unita' di missione  istituita  ad  altra  struttura  di
          livello dirigenziale generale individuata tra  quelle  gia'
          esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e  delle
          attivita' svolte dall'unita' di  missione,  con  i  decreti
          ministeriali adottati  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  si
          provvede alla corrispondente  assegnazione  alla  struttura
          dirigenziale  di  livello  generale  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e   strumentali   attribuite   all'unita'   di
          missione». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   29   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129,
          Edizione straordinaria: 
                «Art. 29. (Soprintendenza  speciale  per  il  PNRR  e
          ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR) - 1. Al
          fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione
          degli  interventi  del  PNRR,  presso  il  Ministero  della
          cultura e' istituita  la  Soprintendenza  speciale  per  il
          PNRR,   ufficio   di    livello    dirigenziale    generale
          straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 
                2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di
          tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi  in  cui
          tali beni siano interessati dagli interventi  previsti  dal
          PNRR,  adottando  il  relativo  provvedimento   finale   in
          sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
          paesaggio, avvalendosi di  queste  ultime  per  l'attivita'
          istruttoria. 
                3. Le  funzioni  di  direttore  della  Soprintendenza
          speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
          archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
          spetta  la  retribuzione  prevista   dalla   contrattazione
          collettiva nazionale  per  gli  incarichi  dirigenziali  ad
          interim. 
                4. Presso la Soprintendenza  speciale  e'  costituita
          una segreteria tecnica composta, oltre che da personale  di
          ruolo del  Ministero,  da  un  contingente  di  esperti  di
          comprovata   qualificazione    professionale    ai    sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi,  per
          un importo massimo di 50.000 euro lordi annui  per  singolo
          incarico, entro il limite di spesa di  1.500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023  e
          50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
          provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno  2021  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi  di
          riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e, quanto  a  1.550.000  euro
          per ciascuno degli anni 2022  e  2023  e  50.000  euro  per
          ciascuno  degli   anni   dal   2024   al   2026,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  354,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  31
          agosto 2022, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
          settembre 2022, n.  216,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 2. (Istituzione e  finanziamento  del  Comitato
          nazionale) - 1. Per le finalita' di cui all'articolo  1  e'
          istituito  il  Comitato  nazionale  per   la   celebrazione
          dell'ottavo  centenario  della  morte  di   San   Francesco
          d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui
          e' attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli  anni
          dal 2022 al 2028. 
                2. Il contributo di cui al  comma  1  e'  autorizzato
          nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000  euro
          per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di
          euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro  per  l'anno  2026,
          300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028. 
                3. (abrogato) 
                4. Al  Comitato  nazionale  possono  altresi'  essere
          destinati contributi di enti pubblici e  privati,  lasciti,
          donazioni e liberalita' di ogni altro tipo». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2023,   n.   100,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2023, n. 127,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14. (Tutela del patrimonio culturale nelle aree
          colpite  dall'alluvione)  - 1.  Al  fine  di  finanziare  e
          avviare  gli  interventi  di  tutela  e  ricostruzione  del
          patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i  musei,
          danneggiato  in  conseguenza   degli   eventi   alluvionali
          verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i  quali  e'
          stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere  del
          Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,  del  23  maggio
          2023 e del 25  maggio  2023,  il  costo  dei  biglietti  di
          ingresso, dal 15 giugno 2023 al  15  dicembre  2023,  negli
          istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale  di
          cui all'articolo 101 del codice dei beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, e' incrementato di 1 euro. 
                2. Per il fine di cui al comma 1 e' istituito,  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della  cultura,   un
          apposito Fondo destinato a: 
                  a)  interventi  di  tutela  e   ricostruzione   del
          patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i  musei,
          danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1; 
                  b)    attivita'    di    supporto     tecnico     e
          amministrativo-contabile   da   attuare,   nei    territori
          interessati  dagli  eventi  di  cui  al  comma   1,   anche
          attraverso la societa' in house del Ministero della cultura
          «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; 
                  c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo  e
          delle attivita' delle sale cinematografiche  nei  territori
          interessati dagli eventi di cui al comma 1. 
                3.  La  maggiorazione  di  cui  al  comma  1,  previo
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato,   e'
          riassegnata,   con   appositi   decreti    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma  2.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                4.  Con  decreto  del  Ministro  della  cultura,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono  definiti  i  criteri  di
          determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure
          di erogazione delle risorse per  le  finalita'  di  cui  al
          comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di
          aiuti di Stato». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2014,   n.   106,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14. (Misure urgenti per la riorganizzazione del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo e per il rilancio dei musei) - 1. Per consentire al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo l'adozione delle misure di riordino  finalizzate  a
          conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai  sensi  della
          normativa vigente e al fine di assicurare  l'unitarieta'  e
          la migliore gestione  degli  interventi  necessari  per  la
          tutela del patrimonio culturale a seguito  del  verificarsi
          di eventi  calamitosi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera c), della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  per  i
          quali  sia  vigente  o  sia  stato  deliberato   lo   stato
          d'emergenza, all'articolo 54, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  e  nel  rispetto   delle
          dotazioni   organiche   definite    in    attuazione    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          seguenti modifiche: 
                  a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Il
          Ministero  si  articola  in  uffici  dirigenziali  generali
          centrali  e  periferici,  coordinati   da   un   segretario
          generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali
          presso il Gabinetto del Ministro. Il  numero  degli  uffici
          dirigenziali generali, incluso il segretario generale,  non
          puo' essere superiore a ventiquattro.»; 
                  b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.
          A seguito del  verificarsi  di  eventi  calamitosi  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
                2.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  i
          poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e
          gli uffici competenti su  complessi  di  beni  distinti  da
          eccezionale  valore  archeologico,  storico,  artistico   o
          architettonico,    possono    essere     trasformati     in
          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,
          finanziaria,  contabile  e  organizzativa,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
          dotazioni   organiche   definite    in    attuazione    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun
          provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
          soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di
          cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  vi  e'   un
          amministratore   unico,   in   luogo   del   consiglio   di
          amministrazione,  da  affiancare  al  soprintendente,   con
          specifiche  competenze  gestionali  e   amministrative   in
          materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I  poli
          museali e gli istituti e i luoghi della cultura di  cui  al
          primo periodo svolgono,  di  regola,  in  forma  diretta  i
          servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il
          pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) e g),
          del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
                2-bis. Al fine di  adeguare  l'Italia  agli  standard
          internazionali in materia  di  musei  e  di  migliorare  la
          promozione dello sviluppo della  cultura,  anche  sotto  il
          profilo dell'innovazione tecnologica  e  digitale,  con  il
          regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e  nel  rispetto
          delle  dotazioni  organiche  definite  in  attuazione   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  i  poli
          museali e gli istituti della cultura statali  di  rilevante
          interesse nazionale che  costituiscono  uffici  di  livello
          dirigenziale.   I   relativi   incarichi   possono   essere
          conferiti, con procedure di  selezione  pubblica,  per  una
          durata da tre a cinque anni, a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, in possesso di una
          documentata esperienza di elevato livello nella gestione  e
          valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione  di
          istituti  e  luoghi  della  cultura  o  nella  gestione  di
          strutture, enti, organismi pubblici e  privati,  nonche'  a
          esperti di riconosciuta fama nelle materie  afferenti  allo
          specifico istituto o  luogo  della  cultura  o  in  materie
          attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche  in
          deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  comunque  nei
          limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione
          vigente  al  personale  dirigenziale  del  Ministero  della
          cultura. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  22,
          comma  7,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96. 
                3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          regolamento di organizzazione  del  Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e  del  turismo  ai  sensi  della
          normativa vigente, sono abrogati gli articoli  7  e  8  del
          decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368.  Con  il
          medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente
          periodo, sono altresi' apportate le  modifiche  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 29  maggio  2003,  n.  240,
          necessarie all'attuazione del comma 2. 
                4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».