Art. 11 
 
     Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione 
 
  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  trattenere  in  servizio,
fino al 31 dicembre 2026, ((nei limiti  delle  facolta'  assunzionali
previste  a  legislazione  vigente,))  i  dirigenti  generali,  anche
apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo  i
rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli  gia'  collocati  in
quiescenza, che siano attuatori  di  interventi  previsti  nel  Piano
nazionale di ripresa e resilienza. 
  2. Il comma 4-bis ((dell'articolo 1)) del decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74, e' abrogato.  Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  o
confermati in data antecedente a quella  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto proseguono fino alla naturale  scadenza  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2026. 
  3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di  vertice  degli
uffici di diretta collaborazione  delle  autorita'  politiche.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  489,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  ((3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22  giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112, le parole: «I comuni» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Gli enti locali»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.» 
              - L'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44
          (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della  capacita'
          amministrativa delle amministrazioni pubbliche), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95,  convertito
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, reca: 
                «Disposizioni  in  materia  di  rafforzamento   della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  9,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale delle imprese del settore bancario),pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio  2012,  n.  156,  S.O.  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
              «Art.  5.   (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni) - 1.- 8. (Omissis) 
                9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001 , nonche' alle pubbliche amministrazioni  inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della  propria  autonomia.  Alle
          fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto  legislativo
          29 giugno 1996, n. 367, e di cui  alla  legge  11  novembre
          2003, n. 310, il divieto di conferimento  di  incarichi  si
          applica al raggiungimento del settantesimo anno di eta'. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il comma 489 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147 recante: 
                «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
          e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2014)»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2013,  n.
          302, S.O.: 
                  «489. Ai  soggetti  gia'  titolari  di  trattamenti
          pensionistici erogati da gestioni previdenziali  pubbliche,
          le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
          ISTAT di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,  non
          possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi  che,
          sommati al trattamento pensionistico,  eccedano  il  limite
          fissato  ai  sensi  dell'articolo  23-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Nei
          trattamenti pensionistici di cui  al  presente  comma  sono
          compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
          elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli  incarichi  in
          corso fino  alla  loro  naturale  scadenza  prevista  negli
          stessi. Gli organi costituzionali applicano i  principi  di
          cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3 e 14.1,
          comma  3  del  decreto-legge  28   gennaio   2019,   n.   4
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28 marzo 2019, n 26: 
                «Art. 14. (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi). - 1.-2. (Omissis) 
                3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
              (Omissis).» 
              «Art. 14.1. (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione  anticipata  flessibile).  -  1.-2.
          (Omissis) 
                3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  28,  comma  1-bis,
          del decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  organizzazione  delle   pubbliche
          amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e  per
          l'organizzazione del Giubileo della  Chiesa  cattolica  per
          l'anno 2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
          2023, n. 144. e convertito, con modificazioni, dalla  legge
          10 agosto 2023, n.  112,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 28. (Disposizioni di modifica del decreto-legge
          22  aprile  2023,  n.  44,  e  altre  disposizioni  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          amministrazioni pubbliche). - 1. (Omissis) 
                1-bis. Gli enti locali possono prevedere, nel  limite
          dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in
          coerenza con il piano  triennale  dei  fabbisogni,  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il  reclutamento
          di  personale  dirigenziale,  una  riserva  di  posti   non
          superiore al  50  per  cento  da  destinare  al  personale,
          dirigenziale e non dirigenziale,  che  abbia  maturato  con
          pieno merito almeno trentasei mesi di servizio,  anche  non
          continuativi, negli ultimi cinque  anni  e  che  sia  stato
          assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure
          selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale
          non dirigenziale che sia in servizio a tempo  indeterminato
          per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di  personale
          di cui al presente comma sono  effettuate  a  valere  sulle
          facolta'   assunzionali   di    ciascuna    amministrazione
          disponibili a legislazione vigente. 
              (Omissis).»