Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto,
fatto salvo quanto previsto agli articoli  2((,  5-bis))  e  10,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.