Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2((, 5-bis)) e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.