Art. 2 
 
Istituzione  delle  infrastrutture  digitali  centralizzate  per   le
  intercettazioni ((nonche' modifica alla disciplina  in  materia  di
  registrazione delle spese per intercettazioni)). 
 
  1. Al fine di assicurare i  piu'  elevati  e  uniformi  livelli  di
sicurezza,  aggiornamento  tecnologico,  efficienza,  economicita'  e
capacita' di risparmio energetico dei sistemi informativi  funzionali
alle attivita' di intercettazione eseguite  da  ciascun  ufficio  del
pubblico ministero, sono istituite apposite  infrastrutture  digitali
interdistrettuali. 
  2. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono  definiti
i requisiti tecnici essenziali al  fine  di  assicurare  la  migliore
capacita'  tecnologica,  il  piu'  elevato  livello  di  sicurezza  e
l'interoperabilita' dei sistemi. 
  3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da  adottare
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la  gestione
dei  dati,  ((che  assicurino))  l'autenticita',  l'integrita'  e  la
riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al  conferimento  e
ai  sistemi  di  ripristino,  ed  e'  disciplinato  il   collegamento
telematico tra le infrastrutture di cui al comma  1  e  i  luoghi  di
ascolto presso le procure della  Repubblica,  garantendo  il  massimo
livello di sicurezza e riservatezza. 
  4.  I   requisiti   tecnici   delle   infrastrutture   garantiscono
((l'autonomia del procuratore della Repubblica  nell'esercizio  delle
funzioni))  di  direzione,  organizzazione   e   sorveglianza   sulle
attivita' di intercettazione  e  sui  relativi  dati,  nonche'  sugli
accessi  e  sulle  operazioni  compiute  sui   dati   stessi.   Fermi
((restando)) il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e
sicurezza  dei  dati,   il   Ministero   della   giustizia   assicura
l'allestimento e la manutenzione delle  infrastrutture  nel  rispetto
delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione  dell'accesso
ai dati in chiaro. 
  5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro  il  1°marzo  2024,  e'  disposta   l'attivazione   presso   le
infrastrutture di cui al comma  1,  previo  accertamento  della  loro
piena funzionalita', dell'archivio digitale di cui agli articoli 269,
comma 1, del codice di procedura penale e  89-bis  delle  ((norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)). 
  6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma  5,
((sono autorizzati)) la migrazione dei  dati  dalle  singole  procure
della Repubblica e il  conferimento  dei  nuovi  dati.  I  tempi,  le
modalita'  e  i  requisiti  di  sicurezza  della  migrazione  e   del
conferimento sono definiti con decreto del Ministro della  giustizia.
Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i  sistemi
informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori  della
Repubblica. 
  7. Le  attivita'  di  cui  all'articolo  89-bis  delle  ((norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,))  sono
effettuate presso la procura della  Repubblica  che  ha  disposto  le
operazioni di intercettazione. 
  8. Le intercettazioni  relative  ai  procedimenti  penali  iscritti
successivamente alla  data  del  28  febbraio  2025  sono  effettuate
mediante ((le infrastrutture digitali di cui)) al comma 1. 
  9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati  sentiti  il
Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la  protezione
dei  dati  personali  e  il   Comitato   interministeriale   per   la
cybersicurezza. Ciascuno dei pareri e' espresso  entro  venti  giorni
dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il  provvedimento
puo' essere comunque adottato. 
  ((9-bis. Dopo il comma 3  dell'articolo  168-bis  del  testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'importo delle
spese relative alle operazioni di intercettazione  e'  specificamente
annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280».)) 
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno  2023  e  di
((50 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2024 e  2025,  per  la
realizzazione delle infrastrutture informatiche e  di  3  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023  per   la   gestione,   la
manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica  dedicata,  cui  si
provvede: 
    a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024  e  2025,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; 
    b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo  269  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 269. (Conservazione della documentazione). - 1. I
          verbali e le registrazioni,  e  ogni  altro  atto  ad  esse
          relativo,  sono  conservati   integralmente   in   apposito
          archivio  gestito  e  tenuto  sotto  la  direzione   e   la
          sorveglianza del Procuratore della Repubblica  dell'ufficio
          che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.  Non  sono
          coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni  delle
          comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui
          all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel  corso
          delle indagini preliminari.  Al  giudice  per  le  indagini
          preliminari e ai difensori delle parti, successivamente  al
          deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o
          nel caso  previsto  dall'articolo  454,  comma  2-bis,  per
          l'esercizio dei  loro  diritti  e  facolta'  e'  consentito
          l'accesso all'archivio e l'ascolto  delle  conversazioni  o
          comunicazioni registrate. 
                [1-bis.] 
                2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271  comma  3,
          le registrazioni sono conservate  fino  alla  sentenza  non
          piu' soggetta a  impugnazione.  Tuttavia  gli  interessati,
          quando  la  documentazione  non  e'   necessaria   per   il
          procedimento, possono chiederne la  distruzione,  a  tutela
          della  riservatezza,  al  giudice  che  ha  autorizzato   o
          convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in  camera
          di consiglio a norma dell'articolo 127. 
                3. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene
          eseguita sotto controllo del  giudice.  Dell'operazione  e'
          redatto verbale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 89-bis delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale: 
              «Art. 89-bis. (Archivio delle  intercettazioni).  -  1.
          Nell'archivio digitale istituito dall'articolo  269,  comma
          1, del codice, tenuto sotto la direzione e la  sorveglianza
          del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali,
          gli atti e le registrazioni  delle  intercettazioni  a  cui
          afferiscono. 
                2.  L'archivio  e'  gestito  con  modalita'  tali  da
          assicurare la segretezza della documentazione relativa alle
          intercettazioni non necessarie per il  procedimento,  ed  a
          quelle irrilevanti o  di  cui  e'  vietata  l'utilizzazione
          ovvero riguardanti categorie particolari di dati  personali
          come definiti dalla legge o dal regolamento in materia.  Il
          Procuratore della Repubblica  impartisce,  con  particolare
          riguardo  alle  modalita'  di  accesso,   le   prescrizioni
          necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto  ivi
          custodito. 
                3.  All'archivio  possono  accedere,  secondo  quanto
          stabilito dal codice, il  giudice  che  procede  e  i  suoi
          ausiliari, il pubblico ministero e i  suoi  ausiliari,  ivi
          compresi gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  delegati
          all'ascolto,  i  difensori  delle  parti,   assistiti,   se
          necessario, da un interprete. Ogni accesso e'  annotato  in
          apposito registro, gestito con modalita'  informatiche;  in
          esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli  atti
          specificamente consultati. 
                4. I  difensori  delle  parti  possono  ascoltare  le
          registrazioni con apparecchio a disposizione  dell'archivio
          e possono ottenere copia delle registrazioni e  degli  atti
          quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e  454
          del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in  apposito
          registro, gestito con modalita' informatiche; in esso  sono
          indicate data e ora di rilascio e gli  atti  consegnati  in
          copia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 168-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  di  spese  di  giustizia  (Testo   A)),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 168-bis. (Decreto di pagamento delle  spese  di
          cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n.  259,  e  di  quelle   funzionali   all'utilizzo   delle
          prestazioni medesime). - 1.  La  liquidazione  delle  spese
          relative  alle  prestazioni  di  cui  all'articolo  96  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  e  di  quelle
          funzionali  all'utilizzo  delle  prestazioni  medesime   e'
          effettuata senza  ritardo  con  decreto  di  pagamento  del
          pubblico   ministero   che   ha   richiesto   o    eseguito
          l'autorizzazione    a    disporre    le    operazioni    di
          intercettazione. 
                2. Quando sussiste il segreto sugli atti di  indagine
          o sulla iscrizione della notizia di reato,  il  decreto  di
          pagamento  e'  titolo  provvisoriamente  esecutivo  ed   e'
          comunicato alle parti e al beneficiario  in  conformita'  a
          quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168,
          comma 3. 
                3.  Avverso  il  decreto  di  pagamento  e'   ammessa
          opposizione ai sensi dell'articolo 170. 
              3-bis. L'importo delle spese relative  alle  operazioni
          di intercettazione e' specificamente  annotato  nel  foglio
          delle notizie di cui all'articolo 280.».