Art. 2 Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni ((nonche' modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni)). 1. Al fine di assicurare i piu' elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicita' e capacita' di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attivita' di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi. 3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, ((che assicurino)) l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed e' disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza. 4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono ((l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni)) di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attivita' di intercettazione e sui relativi dati, nonche' sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi ((restando)) il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro. 5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1°marzo 2024, e' disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalita', dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle ((norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)). 6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, ((sono autorizzati)) la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalita' e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica. 7. Le attivita' di cui all'articolo 89-bis delle ((norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,)) sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione. 8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante ((le infrastrutture digitali di cui)) al comma 1. 9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri e' espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento puo' essere comunque adottato. ((9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280».)) 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di ((50 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede: a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 269 del codice di procedura penale: «Art. 269. (Conservazione della documentazione). - 1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate. [1-bis.] 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. 3. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e' redatto verbale.». - Si riporta il testo dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale: «Art. 89-bis. (Archivio delle intercettazioni). - 1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. 2. L'archivio e' gestito con modalita' tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e' vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.». - Si riporta il testo dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)), come modificato dalla presente legge: «Art. 168-bis. (Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime). - 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. 2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3. 3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. 3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280.».