((Art. 2 - bis 
 
            Disposizioni urgenti in materia di contrasto 
         della criminalita' informatica e di cybersicurezza 
 
  1. Per la medesima finalita', di cui all'articolo 2, comma  1,  del
presente decreto, di assicurare i piu' elevati e uniformi livelli  di
sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicita'  dei
sistemi informativi, nonche' a fini di contrasto  della  criminalita'
informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17  del  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021, n. 109, e' inserito il seguente: «4-bis. Fermo  restando
quanto previsto dal  comma  4,  l'Agenzia  trasmette  al  procuratore
nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  i  dati,  le  notizie  e  le
informazioni  rilevanti  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   cui
all'articolo 371-bis del codice di procedura penale». 
  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
dopo la lettera n) e' inserita la seguente: 
  «n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al  primo  periodo  della
lettera n), svolge ogni attivita' diretta all'analisi e  al  supporto
per il contenimento e il  ripristino  dell'operativita'  dei  sistemi
compromessi, con la collaborazione dei soggetti  pubblici  o  privati
che hanno  subito  incidenti  di  sicurezza  informatica  o  attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui  al  primo  periodo  e'
valutata  ai   fini   dell'applicazione   delle   sanzioni   previste
dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge  perimetro,  per  i
soggetti  di  cui  all'articolo  1,   comma   2-bis,   del   medesimo
decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e
i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo  40,  comma  3,
alinea, del  codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259;  restano  esclusi  gli
organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla
repressione dei reati, alla  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche'  gli
organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4,  6
e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124». 
  3. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 54-ter, comma  1,  le  parole:  «nell'articolo  51,
commi 3-bis e  3-quater,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «negli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»; 
  b) all'articolo 371-bis e' aggiunto, in fine,  il  seguente  comma:
«4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo  esercita
le funzioni di impulso di cui  al  comma  2  anche  in  relazione  ai
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma,
635-ter e 635-quinquies del codice penale  nonche',  quando  i  fatti
sono commessi  in  danno  di  un  sistema  informatico  o  telematico
utilizzato dallo  Stato  o  da  altro  ente  pubblico  o  da  impresa
esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione  ai
procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli   articoli   617-quater,
617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si  applicano  altresi'
le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo»; 
  c) all'articolo 724, comma 9, le parole:  «all'articolo  51,  commi
3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli  51,
commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis»; 
  d) all'articolo 727, comma 8, le parole:  «all'articolo  51,  commi
3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51,
commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,». 
  4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) alla lettera b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero si  introducono  all'interno  di  un  sistema  informatico  o
telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono  su  un  sistema  informatico  o  telematico  ovvero  su
informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita',
anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche
attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono
il controllo o comunque si avvalgono  dell'altrui  dominio  e  spazio
informatico comunque denominato o compiono  attivita'  prodromiche  o
strumentali»; 
  2) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: 
  «b-ter)  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  dell'organo  del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del  decreto-legge  27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche  operazioni  di
polizia finalizzate al contrasto dei reati  informatici  commessi  ai
danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate  dalla
normativa nazionale e internazionale e, comunque,  al  solo  fine  di
acquisire elementi di prova, anche per interposta  persona,  compiono
le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno
di un sistema informatico  o  telematico,  danneggiano,  deteriorano,
cancellano,  alterano  o  comunque   intervengono   su   un   sistema
informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi  in
esso contenuti, attivano identita', anche digitali,  domini  e  spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il  trattamento  di
dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o  comunque  si
avvalgono  dell'altrui  dominio   e   spazio   informatico   comunque
denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali»; 
  b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «nonche', nei casi di cui agli articoli  51,  commi  3-bis  e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale,  al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»; 
  c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 51,  comma
3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis
e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis». 
  5. All'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2016, n. 35, le parole: «all'articolo 51,  commi  3-bis  e  3-quater»
sono sostituite dalle seguenti: «agli  articoli  51,  commi  3-bis  e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,». 
  6.  All'articolo  4,  comma  1,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 21 giugno 2017, n.  108,  le  parole:  «all'articolo  51,
commi 3-bis  e  3-quater,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  7  e  17  del
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82  (Disposizioni  urgenti
          in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
          nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia  per
          la    cybersicurezza    nazionale),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 7. (Funzioni dell'Agenzia per  la  cybersicurezza
          nazionale). - 1. L'Agenzia: 
                  a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza  e,
          in relazione a tale ruolo,  assicura,  nel  rispetto  delle
          competenze attribuite  dalla  normativa  vigente  ad  altre
          amministrazioni,  ferme  restando   le   attribuzioni   del
          Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
          pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
          121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti  in
          materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
          realizzazione di azioni comuni  dirette  ad  assicurare  la
          sicurezza e la  resilienza  cibernetiche  per  lo  sviluppo
          della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo  e
          delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    per    il
          conseguimento   dell'autonomia,   nazionale   ed   europea,
          riguardo a prodotti e  processi  informatici  di  rilevanza
          strategica a tutela degli interessi nazionali nel  settore.
          Per le reti, i sistemi informativi e i servizi  informatici
          attinenti alla  gestione  delle  informazioni  classificate
          restano fermi sia quanto previsto dal regolamento  adottato
          ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della  legge
          n. 124 del 2007, sia le  competenze  dell'Ufficio  centrale
          per la segretezza di  cui  all'articolo  9  della  medesima
          legge n. 124 del 2007; 
                b)   predispone    la    strategia    nazionale    di
          cybersicurezza; 
                c) svolge ogni necessaria attivita'  di  supporto  al
          funzionamento del Nucleo  per  la  cybersicurezza,  di  cui
          all'articolo 8; 
                d) e'  Autorita'  nazionale  competente  e  punto  di
          contatto unico in materia di sicurezza  delle  reti  e  dei
          sistemi informativi, per le finalita'  di  cui  al  decreto
          legislativo   NIS,   a   tutela    dell'unita'    giuridica
          dell'ordinamento, ed e' competente  all'accertamento  delle
          violazioni e all'irrogazione delle sanzioni  amministrative
          previste dal medesimo decreto; 
                e) e' Autorita'  nazionale  di  certificazione  della
          cybersicurezza ai sensi dell'articolo  58  del  regolamento
          (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni  in  materia  di
          certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite  al
          Ministero   dello   sviluppo   economico   dall'ordinamento
          vigente, comprese quelle  relative  all'accertamento  delle
          violazioni  e   all'irrogazione   delle   sanzioni;   nello
          svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera: 
                  1) accredita, ai sensi dell'articolo 60,  paragrafo
          1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, le  strutture  specializzate  del  Ministero
          della difesa e del Ministero dell'interno  quali  organismi
          di  valutazione  della  conformita'  per   i   sistemi   di
          rispettiva competenza; 
                  2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo  6,
          lettera b), del regolamento (UE)  2019/881  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, il Ministero  della  difesa  e  il
          Ministero dell'interno, attraverso le rispettive  strutture
          accreditate di cui al numero 1) della presente lettera,  al
          rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica; 
                f)  assume  tutte   le   funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia' attribuite dalle  disposizioni  vigenti
          al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese  quelle
          relative: 
                  1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,
          di  cui  al   decreto-legge   perimetro   e   ai   relativi
          provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite
          al Centro di  valutazione  e  certificazione  nazionale  ai
          sensi  del  decreto-legge  perimetro,   le   attivita'   di
          ispezione e  verifica  di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
          lettera c), del decreto-legge perimetro e  quelle  relative
          all'accertamento delle violazioni e  all'irrogazione  delle
          sanzioni  amministrative  previste  dal  medesimo  decreto,
          fatte salve quelle di cui all'articolo  3  del  regolamento
          adottato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 30 luglio 2020, n. 131; 
                  2)   alla   sicurezza   e   all'integrita'    delle
          comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli  16-bis  e
          16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  e
          relative disposizioni attuative; 
                  3)  alla  sicurezza  delle  reti  e   dei   sistemi
          informativi, di cui al decreto legislativo NIS; 
                g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo
          di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di  cui
          all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15  marzo  2012,
          n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
          2012, n. 56; 
                h)  assume  tutte   le   funzioni   attribuite   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          perimetro di sicurezza nazionale  cibernetica,  di  cui  al
          decreto-legge  perimetro  e   ai   relativi   provvedimenti
          attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
          di  cui  all'articolo  1,  comma   6,   lettera   c),   del
          decreto-legge perimetro e quelle relative  all'accertamento
          delle   violazioni   e   all'irrogazione   delle   sanzioni
          amministrative previste dal medesimo decreto,  fatte  salve
          quelle di cui all'articolo 3 del regolamento  adottato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020; 
                i)  assume  tutte  le  funzioni  gia'  attribuite  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),  di
          cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n.  124,  dal
          decreto-legge  perimetro  e  dai   relativi   provvedimenti
          attuativi  e  supporta  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  ai  fini  dell'articolo  1,  comma  19-bis,   del
          decreto-legge perimetro; 
                l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza
          del Nucleo per la cybersicurezza  di  cui  all'articolo  8,
          alle attivita' necessarie per l'attuazione e  il  controllo
          dell'esecuzione dei provvedimenti  assunti  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto-legge perimetro; 
                m)  assume  tutte   le   funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia'  attribuite  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale dalle  disposizioni  vigenti  e,  in  particolare,
          quelle di cui all'articolo 51  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
          linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
          sensi dell'articolo 71 del  medesimo  decreto  legislativo.
          L'Agenzia assume, altresi', i compiti di  cui  all'articolo
          33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221,  gia'  attribuiti  all'Agenzia  per  l'Italia
          digitale; 
                  m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la
          crittografia  come  strumento  di   cybersicurezza,   anche
          attraverso un'apposita sezione dedicata  nell'ambito  della
          strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia
          attiva  ogni  iniziativa  utile  volta   al   rafforzamento
          dell'autonomia  industriale  e   tecnologica   dell'Italia,
          valorizzando lo sviluppo di algoritmi  proprietari  nonche'
          la  ricerca  e  il   conseguimento   di   nuove   capacita'
          crittografiche nazionali; 
                  m-ter) provvede  alla  qualificazione  dei  servizi
          cloud per la pubblica amministrazione  nel  rispetto  della
          disciplina dell'Unione europea e  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                n)  sviluppa  capacita'  nazionali  di   prevenzione,
          monitoraggio,  rilevamento,   analisi   e   risposta,   per
          prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza  informatica
          e gli  attacchi  informatici,  anche  attraverso  il  CSIRT
          Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A
          tale   fine,   promuove    iniziative    di    partenariato
          pubblico-privato per rendere effettive tali capacita'; 
                  n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui  al  primo
          periodo della lettera n),  svolge  ogni  attivita'  diretta
          all'analisi  e  al  supporto  per  il  contenimento  e   il
          ripristino dell'operativita' dei sistemi  compromessi,  con
          la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
          subito  incidenti  di  sicurezza  informatica  o   attacchi
          informatici. La mancata  collaborazione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  valutata  ai  fini   dell'applicazione   delle
          sanzioni previste dall'articolo  1,  commi  10  e  14,  del
          decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
          1, comma 2-bis, del medesimo  decreto-legge  perimetro,  di
          cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i),  del  decreto
          legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3,  alinea,
          del codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
          gli  organi  dello   Stato   preposti   alla   prevenzione,
          all'accertamento e alla repressione dei reati, alla  tutela
          dell'ordine e della sicurezza  pubblica  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato, nonche'  gli  organismi  di
          informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                o)   partecipa   alle   esercitazioni   nazionali   e
          internazionali che riguardano la simulazione di  eventi  di
          natura cibernetica al fine di innalzare la  resilienza  del
          Paese; 
                p) cura e promuove la definizione ed il  mantenimento
          di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente  nel
          dominio della cybersicurezza,  tenendo  anche  conto  degli
          orientamenti e degli sviluppi in ambito  internazionale.  A
          tal fine, l'Agenzia esprime  pareri  non  vincolanti  sulle
          iniziative  legislative  o  regolamentari  concernenti   la
          cybersicurezza; 
                q) coordina,  in  raccordo  con  il  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  la
          cooperazione    internazionale    nella    materia    della
          cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
          internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i  competenti
          organismi,  istituzioni  ed  enti,  nonche'   segue   nelle
          competenti   sedi    istituzionali    le    tematiche    di
          cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti  in  cui  la
          legge   attribuisce   specifiche   competenze   ad    altre
          amministrazioni. In tali casi, e'  comunque  assicurato  il
          raccordo con  l'Agenzia  al  fine  di  garantire  posizioni
          nazionali  unitarie  e  coerenti  con   le   politiche   di
          cybersicurezza definite dal Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri; 
                r)  perseguendo  obiettivi  di  eccellenza,  supporta
          negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento  del
          sistema  dell'universita'  e  della  ricerca  nonche'   del
          sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di  competenze  e
          capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A  tali
          fini, l'Agenzia puo' promuovere,  sviluppare  e  finanziare
          specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
          trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel
          settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza  e,  in  particolare,  con  il
          Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti  inerenti  alla
          ricerca militare. L'Agenzia  puo'  altresi'  promuovere  la
          costituzione    di    aree    dedicate    allo     sviluppo
          dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e  il
          reclutamento  di  personale  nei  settori  avanzati   dello
          sviluppo  della  cybersicurezza,  nonche'   promuovere   la
          realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  e  di   analisi
          valutative finalizzati a tale scopo; 
                s) stipula accordi bilaterali e multilaterali,  anche
          mediante  il   coinvolgimento   del   settore   privato   e
          industriale, con istituzioni, enti  e  organismi  di  altri
          Paesi per la  partecipazione  dell'Italia  a  programmi  di
          cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza, ferme restando le  competenze
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale; 
                t) promuove, sostiene e  coordina  la  partecipazione
          italiana a progetti  e  iniziative  dell'Unione  europea  e
          internazionali,  anche  mediante   il   coinvolgimento   di
          soggetti pubblici e  privati  nazionali,  nel  campo  della
          cybersicurezza e dei correlati servizi  applicativi,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale.  L'Agenzia  assicura  il
          necessario raccordo con le altre amministrazioni a  cui  la
          legge attribuisce competenze in materia  di  cybersicurezza
          e, in particolare, con il Ministero della  difesa  per  gli
          aspetti inerenti a progetti e iniziative in  collaborazione
          con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa; 
                u) svolge attivita'  di  comunicazione  e  promozione
          della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al  fine
          di contribuire allo sviluppo di una  cultura  nazionale  in
          materia; 
                v)    promuove    la    formazione,    la    crescita
          tecnico-professionale e  la  qualificazione  delle  risorse
          umane  nel  campo  della  cybersicurezza,  in   particolare
          favorendo l'attivazione di percorsi formativi  universitari
          in materia, anche attraverso  l'assegnazione  di  borse  di
          studio, di dottorato e assegni di ricerca,  sulla  base  di
          apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
          svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
          delle  strutture  formative   e   delle   capacita'   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero  della
          difesa e del  Ministero  dell'interno,  secondo  termini  e
          modalita' da definire con apposito decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri,  di  concerto  con  i  Ministri
          interessati; 
                  v-bis) puo'  predisporre  attivita'  di  formazione
          specifica riservate ai giovani che aderiscono  al  servizio
          civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
          caso,  il  servizio  prestato  e',  a  tutti  gli  effetti,
          riconosciuto come servizio civile; 
                z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo'
          costituire e partecipare  a  partenariati  pubblico-privato
          sul territorio nazionale,  nonche',  previa  autorizzazione
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  a  consorzi,
          fondazioni o societa'  con  soggetti  pubblici  e  privati,
          italiani e stranieri; 
                  aa)  e'  designata  quale   Centro   nazionale   di
          coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
          2021/887 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
          per la cybersicurezza nell'ambito industriale,  tecnologico
          e  della  ricerca  e  la  rete  dei  centri  nazionali   di
          coordinamento. 
                    1-bis.  Anche  ai   fini   dell'esercizio   delle
          funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v),  z)
          e aa), presso  l'Agenzia  e'  istituito,  con  funzioni  di
          consulenza e di proposta, un Comitato  tecnico-scientifico,
          presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o
          da un dirigente da lui delegato, e  composto  da  personale
          della  stessa  Agenzia  e  da  qualificati   rappresentanti
          dell'industria, degli enti  di  ricerca,  dell'accademia  e
          delle associazioni del settore della  sicurezza,  designati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  La
          composizione    e     l'organizzazione     del     Comitato
          tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le  modalita'
          e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
          comma   1.    Per    la    partecipazione    al    Comitato
          tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di  presenza,
          compensi o rimborsi di spese. 
              2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con  decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei    ministri,    il
          rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
          di direzione  del  Centro  europeo  di  competenza  per  la
          cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
          ricerca, ai sensi dell'articolo  12  del  regolamento  (UE)
          2021/887. 
              3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del  decreto
          legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e assume  la
          denominazione di: «CSIRT Italia». 
              4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale,
          istituito presso il Ministero dello sviluppo economico,  e'
          trasferito presso l'Agenzia. 
              5. Nel rispetto delle competenze  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le  finalita'
          di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
          con esso, anche in relazione agli incidenti che  comportano
          violazioni  di  dati  personali.  L'Agenzia  e  il  Garante
          possono  stipulare  appositi   protocolli   d'intenti   che
          definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.» 
              «Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Per
          lo svolgimento delle funzioni  ispettive,  di  accertamento
          delle violazioni e di irrogazione delle  sanzioni,  di  cui
          all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere,  oltre  che  con
          proprio personale, con l'ausilio dell'organo  centrale  del
          Ministero  dell'interno  per  la   sicurezza   e   per   la
          regolarita'  dei  servizi  di  telecomunicazione   di   cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155. 
                2.  Per  lo  svolgimento  delle   funzioni   relative
          all'attuazione   e   al   controllo   dell'esecuzione   dei
          provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio
          dei ministri ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto-legge
          perimetro, l'Agenzia  provvede  con  l'ausilio  dell'organo
          centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e  per
          la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155. 
                3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle
          funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni  e  di
          irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7,  nonche'
          delle  funzioni  relative  all'attuazione  e  al  controllo
          dell'esecuzione dei  provvedimenti  assunti  da  parte  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   ai    sensi
          dell'articolo 5 del  decreto-legge  perimetro,  riveste  la
          qualifica di pubblico ufficiale. 
                4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia,
          nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  riveste   la
          qualifica di  pubblico  ufficiale.  La  trasmissione  delle
          notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo
          centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e  per
          la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo  di  cui
          all'articolo 331 del codice di procedura penale. 
              4-bis. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  4,
          l'Agenzia tra-smette al procuratore nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo  i  dati,  le  notizie  e  le   informazioni
          rilevanti   per   l'esercizio   delle   funzioni   di   cui
          all'articolo 371-bis del codice di procedura penale. 
              5. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono definiti i termini e le modalita': 
                a) per assicurare la prima operativita' dell'Agenzia,
          mediante  l'individuazione  di  appositi  spazi,   in   via
          transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi,  secondo
          opportune intese con le  amministrazioni  interessate,  per
          l'attuazione delle disposizioni del presente decreto; 
                b) mediante opportune intese con  le  amministrazioni
          interessate,   nel   rispetto   delle   specifiche    norme
          riguardanti l'organizzazione e  il  funzionamento,  per  il
          trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche'
          per  il  trasferimento  dei  beni   strumentali   e   della
          documentazione,   anche   di   natura   classificata,   per
          l'attuazione delle disposizioni del presente decreto  e  la
          corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da
          parte delle amministrazioni cedenti. 
              5-bis. Fino alla  scadenza  dei  termini  indicati  nel
          decreto o nei decreti di cui al comma  5,  lettera  b),  la
          gestione delle risorse finanziarie relative  alle  funzioni
          trasferite, compresa la  gestione  dei  residui  passivi  e
          perenti, e' esercitata  dalle  amministrazioni  cedenti.  A
          decorrere dalla  medesima  data  sono  trasferiti  in  capo
          all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi  relativi
          alle funzioni trasferite. 
              6. In relazione al trasferimento delle funzioni di  cui
          all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID all'Agenzia,
          i decreti di  cui  al  comma  5  definiscono,  altresi',  i
          raccordi tra le due amministrazioni, per  le  funzioni  che
          restano di competenza dell'AgID. Nelle  more  dell'adozione
          dei decreti di cui  al  comma  5,  il  regolamento  di  cui
          all'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e'  adottato  dall'AgID,
          d'intesa con la competente struttura della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
              7.  Al  fine  di  assicurare  la   prima   operativita'
          dell'Agenzia,  il  direttore  generale  dell'Agenzia,  fino
          all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11,  commi
          3 e 4, identifica, assume e liquida gli  impegni  di  spesa
          che saranno  pagati  a  cura  del  DIS,  nell'ambito  delle
          risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito  un
          apposito capitolo nel bilancio del  DIS.  Entro  90  giorni
          dall'approvazione dei regolamenti di cui  all'articolo  11,
          commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei  ministri  da'
          informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del
          presente comma. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  la   prima   operativita'
          dell'Agenzia,  dalla  data  della  nomina   del   direttore
          generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per  cento  della
          dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo
          12, comma 4: 
                a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato
          nell'ambito delle attivita' relative allo svolgimento delle
          funzioni  oggetto  di  trasferimento,  con   modalita'   da
          definire mediante intese con lo stesso Dipartimento; 
                b)  l'Agenzia  si  avvale,  altresi',  di  unita'  di
          personale  appartenenti   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, all'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  ad  altre
          pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti,  per
          un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola  volta
          per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a  disposizione
          dell'Agenzia  stessa  su  specifica  richiesta  e   secondo
          modalita' individuate mediante  intese  con  le  rispettive
          amministrazioni di appartenenza. 
              8.1. Ai fini di cui al comma  8,  l'Agenzia  si  avvale
          altresi', sino al 31 dicembre 2023, di  un  contingente  di
          personale, nel limite  di  cinquanta  unita',  appartenente
          alle pubbliche amministrazioni, alle autorita' indipendenti
          e alle societa' a controllo pubblico, messo a  disposizione
          dell'Agenzia  stessa  su  specifica  richiesta  e   secondo
          modalita' individuate d'intesa con i  soggetti  pubblici  e
          privati di appartenenza. I relativi  oneri  sono  a  carico
          dell'Agenzia e  ai  fini  del  trattamento  retributivo  si
          applicano  le   disposizioni   del   regolamento   di   cui
          all'articolo 12, comma 1. Il  personale  di  cui  al  primo
          periodo, fatta eccezione per il personale proveniente dalle
          societa' a controllo pubblico, puo' essere inquadrato,  con
          provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi  dell'articolo
          5,  comma  3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre  2021,  n.
          223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12,  comma
          2, lettera a), non oltre il termine  indicato  al  medesimo
          primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento
          si provvede, mediante apposite selezioni, con le  modalita'
          e le procedure  definite  con  provvedimento  dell'Agenzia,
          adottato ai sensi del medesimo articolo  5,  comma  3,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 223 del 2021,  sulla  base  di  criteri  di
          valorizzazione delle pregresse esperienze e  anzianita'  di
          servizio, delle  competenze  acquisite,  dei  requisiti  di
          professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia.  Al
          personale inquadrato ai sensi dei periodi  terzo  e  quarto
          del  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni   del
          regolamento di cui  all'articolo  12,  comma  1,  anche  in
          materia di opzione per  il  trattamento  previdenziale.  Il
          personale di cui al comma 8, lettera b), gia' inserito  nel
          ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere  reinquadrato
          secondo i medesimi criteri di cui  al  quarto  periodo  del
          presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato,  ai
          sensi del citato articolo 5, comma 3,  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          223 del 2021, entro il  31  dicembre  2023,  senza  effetti
          retroattivi. Il personale  di  cui  al  terzo  periodo  del
          presente comma e' computato nel numero dei  posti  previsti
          per la prima operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo
          12, comma 4. 
              8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma  8
          restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. 
              9. Il regolamento di  cui  all'articolo  12,  comma  1,
          prevede apposite modalita' selettive  per  l'inquadramento,
          nella misura massima  del  50  per  cento  della  dotazione
          organica complessiva, del personale di cui al comma  8  del
          presente articolo e del personale di cui  all'articolo  12,
          comma 2, lettera b), ove gia'  appartenente  alla  pubblica
          amministrazione,  nel  contingente  di  personale   addetto
          all'Agenzia di cui al medesimo  articolo  12,  che  tengano
          conto delle mansioni svolte  e  degli  incarichi  ricoperti
          durante il periodo di servizio  presso  l'Agenzia,  nonche'
          delle   competenze   possedute   e   dei    requisiti    di
          professionalita' ed esperienza richiesti per le  specifiche
          posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera  a),  e'
          inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel  ruolo  di
          cui all'articolo  12,  comma  2,  lettera  a),  secondo  le
          modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo  12,
          comma  1.  Gli  inquadramenti  conseguenti  alle  procedure
          selettive di cui al presente comma, relative  al  personale
          di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo  scadere  dei
          sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il
          30 giugno 2022. 
              10. L'Agenzia si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  1  del  testo  unico
          approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              10-bis. In sede  di  prima  applicazione  del  presente
          decreto: 
                a) la prima relazione di cui all'articolo  14,  comma
          1, e' trasmessa entro il 30 novembre 2022; 
                b) entro  il  31  ottobre  2022,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una  relazione
          che da' conto dello stato di attuazione,  al  30  settembre
          2022, delle disposizioni di cui al presente decreto,  anche
          al fine di formulare eventuali proposte in materia. 
              10-ter.  I  pareri   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia e per i  profili  finanziari  e  del
          COPASIR previsti dal presente decreto sono  resi  entro  il
          termine di trenta giorni dalla  trasmissione  dei  relativi
          schemi di decreto,  decorso  il  quale  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri puo' comunque procedere all'adozione
          dei relativi provvedimenti.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 54-ter, 371-bis  e
          724 del codice di procedura penale, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 54-ter. (Contrasti tra  pubblici  ministeri  in
          materia  di  criminalita'  organizzata).  -  1.  Quando  il
          contrasto previsto dagli articoli  54  e  54-bis,  riguarda
          taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis  e
          3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al
          procuratore generale presso la Corte di cassazione,  questi
          provvede  sentito  il  procuratore  nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la
          corte di appello, questi informa il  procuratore  nazionale
          antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.» 
                «Art.  371-bis.  (Attivita'  di   coordinamento   del
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1.  Il
          procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  esercita
          le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i  delitti
          indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
          relazione  ai  procedimenti  di  prevenzione  antimafia   e
          antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i  delitti
          di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
          investigativa  antimafia   e   dei   servizi   centrali   e
          interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e   impartisce
          direttive   intese   a   regolarne   l'impiego    a    fini
          investigativi. In relazione ai procedimenti per  i  delitti
          di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale  altresi'
          dei servizi centrali  e  interprovinciali  delle  forze  di
          polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
          a fini investigativi. 
                2.   Il    procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo esercita funzioni di impulso  nei  confronti
          dei procuratori distrettuali al fine di  rendere  effettivo
          il coordinamento delle attivita' di indagine, di  garantire
          la funzionalita'  dell'impiego  della  polizia  giudiziaria
          nelle  sue  diverse  articolazioni  e  di   assicurare   la
          completezza e tempestivita' delle investigazioni. 
                3. Per lo svolgimento  delle  funzioni  attribuitegli
          dalla  legge,  il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo, in particolare: 
                  a)  d'intesa   con   i   procuratori   distrettuali
          interessati, assicura il collegamento  investigativo  anche
          per  mezzo  dei  magistrati   della   Direzione   nazionale
          antimafia e antiterrorismo; 
                  b)  cura,  mediante  applicazioni  temporanee   dei
          magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo e delle procure distrettuali, la  necessaria
          flessibilita'  e  mobilita'  che  soddisfino  specifiche  e
          contingenti esigenze investigative o processuali; 
                  c) ai fini del coordinamento investigativo e  della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione di notizie, informazioni e dati  attinenti
          alla criminalita' organizzata e ai delitti  di  terrorismo,
          anche internazionale; 
                  [d-e)]; 
                  f)   impartisce   ai    procuratori    distrettuali
          specifiche direttive alle quali attenersi per  prevenire  o
          risolvere contrasti riguardanti  le  modalita'  secondo  le
          quali  realizzare  il   coordinamento   nell'attivita'   di
          indagine; 
                  g) riunisce i procuratori distrettuali  interessati
          al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
          specifiche impartite, sono  insorti  e  hanno  impedito  di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; 
                  h) dispone con  decreto  motivato,  reclamabile  al
          procuratore  generale  presso  la  corte   di   cassazione,
          l'avocazione delle indagini preliminari relative  a  taluno
          dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis  e  comma
          3-quater quando non hanno dato esito le  riunioni  disposte
          al fine di promuovere o rendere effettivo il  coordinamento
          e questo non e' stato possibile a causa della: 
                    1)  perdurante  e  ingiustificata  inerzia  nella
          attivita' di indagine; 
                    2)  ingiustificata  e  reiterata  violazione  dei
          doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento
          delle indagini; 
                    3) 
                    4.   Il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo provvede alla avocazione dopo  aver  assunto
          sul  luogo  le  necessarie  informazioni  personalmente   o
          tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e
          antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi  particolari,
          il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo  o  il
          magistrato da  lui  designato  non  puo'  delegare  per  il
          compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
          ministero. 
              4-bis.   Il   procuratore   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo esercita le funzioni di impulso  di  cui  al
          comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di
          cui  agli  articoli  615-ter,  terzo   comma,   635-ter   e
          635-quin-quies del codice penale nonche',  quando  i  fatti
          sono  commessi  in  danno  di  un  sistema  informatico   o
          telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente  pubblico
          o da impresa  esercente  servizi  pubblici  o  di  pubblica
          necessita', in relazione ai procedimenti per i  delitti  di
          cui agli articoli 617- quater, 617-quinquies  e  617-sexies
          del codice penale. Si applicano  altresi'  le  disposizioni
          dei commi 3 e 4 del presente articolo.» 
              «Art.  724.  (Procedimento  di  esecuzione).  -  1.  Le
          richieste di assistenza giudiziaria  per  le  attivita'  di
          acquisizione probatoria e di sequestro di beni  a  fini  di
          confisca sono trasmesse  al  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale del capoluogo del distretto  del  luogo
          nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta. 
                2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti
          trasmessi  dal  Ministro  della  giustizia  o  direttamente
          dall'autorita'   straniera   a   norma    di    convenzioni
          internazionali in vigore per lo Stato, se la  rogatoria  ha
          per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al
          giudice ovvero attivita'  che  secondo  la  legge  italiana
          devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le
          proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. 
                3. Negli altri casi il procuratore  della  Repubblica
          da' senza ritardo esecuzione alla  richiesta,  con  decreto
          motivato. 
                4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti
          che devono essere eseguiti in piu' distretti all'esecuzione
          provvede il procuratore del luogo nel quale deve  compiersi
          il maggior numero di atti, ovvero,  se  di  eguale  numero,
          quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di  maggiore
          importanza investigativa. 
                5. Se il procuratore  della  Repubblica  ritiene  che
          deve provvedere alla esecuzione  altro  ufficio,  trasmette
          allo stesso immediatamente gli atti; in caso  di  contrasto
          si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter. 
                6. Quando e' previsto l'intervento  del  giudice,  in
          caso di contrasto, gli atti sono trasmessi  alla  Corte  di
          cassazione che  decide  secondo  le  forme  previste  dagli
          articoli  32,  comma  1,  e  127,  in  quanto  compatibili.
          L'avviso di cui all'articolo 127, comma  1,  e'  comunicato
          soltanto  al  procuratore  generale  presso  la  Corte   di
          cassazione. La  Corte  di  cassazione  trasmette  gli  atti
          all'autorita'   giudiziaria   designata,   comunicando   la
          decisione al Ministero della giustizia. 
                7.   L'esecuzione   della   domanda   di   assistenza
          giudiziaria e' negata: 
                  a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o
          sono contrari a principi dell'ordinamento  giuridico  dello
          Stato; 
                  b)  se  il  fatto  per  cui   procede   l'autorita'
          straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e
          non risulta che l'imputato abbia  liberamente  espresso  il
          suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria; 
                  c) se vi sono  fondate  ragioni  per  ritenere  che
          considerazioni relative  alla  razza,  alla  religione,  al
          sesso,  alla  nazionalita',  alla  lingua,  alle   opinioni
          politiche o alle condizioni  personali  o  sociali  possano
          influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e  non
          risulta che l'imputato abbia liberamente  espresso  il  suo
          consenso alla domanda di assistenza giudiziaria. 
              8.   L'esecuzione   della   richiesta   di   assistenza
          giudiziaria  e'  sospesa  quando  da  essa  puo'   derivare
          pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso. 
              9. Il  procuratore  della  Repubblica  trasmette  senza
          ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
          copia  delle   richieste   di   assistenza   dell'autorita'
          straniera  che  si  riferiscono  ai  delitti  di  cui  agli
          articoli 51, commi  3-bis  e  3-quater,  e  371-bis,  comma
          4-bis.» 
              «Art. 727.  (Trasmissione  di  rogatorie  ad  autorita'
          straniere). - 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per
          comunicazioni,   notificazioni   e   per    attivita'    di
          acquisizione probatoria sono trasmesse  al  Ministro  della
          giustizia  il  quale  provvede  all'inoltro   all'autorita'
          estera entro trenta giorni  dalla  ricezione.  Il  Ministro
          comunica   senza    ritardo    all'autorita'    giudiziaria
          richiedente la data di ricezione della domanda. 
                2. Quando le convenzioni  in  vigore  tra  gli  Stati
          membri dell'Unione  europea,  ovvero  le  disposizioni  del
          diritto dell'Unione  europea,  prevedono  l'intervento  del
          Ministro della giustizia, questi puo' disporre con  decreto
          che  non  si  dia  corso  all'inoltro  della  richiesta  di
          assistenza giudiziaria nei  casi  e  nei  limiti  stabiliti
          dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei  rapporti  con
          Stati diversi da quelli membri  dell'Unione  europea,  tale
          potere puo' essere  esercitato,  oltre  a  quanto  previsto
          dalle convenzioni, in caso di pericolo per  la  sovranita',
          la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 
                3.   Il    Ministro    della    giustizia    comunica
          tempestivamente   all'autorita'   richiedente    l'avvenuto
          inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2. 
                4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria  non
          e' stata  inoltrata  dal  Ministro  della  giustizia  entro
          trenta giorni dalla ricezione e non  sia  stato  emesso  il
          decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria  puo'
          provvedere all'inoltro  diretto  all'agente  diplomatico  o
          consolare italiano, informandone il Ministro. 
                5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede
          all'inoltro diretto a norma del  comma  4  dopo  che  copia
          della  richiesta  di  assistenza  e'  stata  ricevuta   dal
          Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione  della
          disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione
          della  domanda,  da   parte   dell'agente   diplomatico   o
          consolare, all'autorita' straniera. 
                6.  Quando  un  accordo  internazionale  prevede   la
          trasmissione  diretta   della   richiesta   di   assistenza
          giudiziaria, l'autorita'  giudiziaria  ne  trasmette  copia
          senza ritardo al Ministro della giustizia. 
                7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con
          Stati diversi da  quelli  membri  dell'Unione  europea,  le
          convenzioni  internazionali   prevedono   la   trasmissione
          diretta   delle   domande   di   assistenza,    l'autorita'
          giudiziaria  provvede  alla  trasmissione  diretta  decorsi
          dieci giorni dalla ricezione della copia  della  stessa  da
          parte  del  Ministro  della  giustizia.  Entro  il  termine
          indicato, il Ministro della giustizia  puo'  esercitare  il
          potere di cui al comma 2. 
                8. In ogni caso, copia delle richieste di  assistenza
          giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti  relativi
          ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater,
          e 371-bis, comma  4-bis,  e'  trasmessa  senza  ritardo  al
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 
                9. Quando, a  norma  di  accordi  internazionali,  la
          richiesta di assistenza giudiziaria  puo'  essere  eseguita
          secondo quanto previsto  dall'ordinamento  giuridico  dello
          Stato, l'autorita' giudiziaria indica  all'autorita'  dello
          Stato estero le modalita' e le forme stabilite dalla  legge
          ai fini dell'utilizzabilita' degli atti richiesti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  16
          marzo  2006,  n.  146   (Ratifica   ed   esecuzione   della
          Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro  il
          crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
          generale il 15 novembre 2000 ed il 31  maggio  2001),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9.  (Operazioni  sotto  copertura).  -  1.  Fermo
          quanto disposto dall'articolo 51  del  codice  penale,  non
          sono punibili: 
                  a)  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della  guardia  di  finanza,  appartenenti  alle  strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 317, 318,  319,  319-bis,  319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322,  322-bis,  346-bis,
          353, 353-bis, 452-quaterde-cies, 453, 454, 455,  460,  461,
          473, 474, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter,  nonche'  nel
          libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del  codice
          penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,  esplosivi,
          ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis  e
          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, nonche' ai delitti  previsti  dal  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,  anche
          per interposta persona, danno rifugio o  comunque  prestano
          assistenza   agli    associati,    acquistano,    ricevono,
          sostituiscono od occultano denaro o altra  utilita',  armi,
          documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni  ovvero
          cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo  o  mezzo
          per commettere il reato  o  ne  accettano  l'offerta  o  la
          promessa o  altrimenti  ostacolano  l'individuazione  della
          loro  provenienza  o   ne   consentono   l'impiego   ovvero
          corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione  di  un
          accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
          denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico  ufficiale
          o da un incaricato di un pubblico  servizio  o  sollecitati
          come prezzo della mediazione  illecita  verso  un  pubblico
          ufficiale o un incaricato di un  pubblico  servizio  o  per
          remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali; 
                  b)   gli   ufficiali   di    polizia    giudiziaria
          appartenenti agli organismi investigativi della Polizia  di
          Stato   e   dell'Arma   dei    carabinieri    specializzati
          nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e
          del  Corpo  della  guardia  di  finanza  competenti   nelle
          attivita' di contrasto al finanziamento del  terrorismo,  i
          quali, nel corso di specifiche  operazioni  di  polizia  e,
          comunque, al solo fine di acquisire elementi  di  prova  in
          ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di
          eversione,  anche  per  interposta  persona,  compiono   le
          attivita' di cui alla  lettera  a)  ovvero  si  introducono
          all'interno  di  un  sistema  informatico   o   telematico,
          danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano  o  comunque
          intervengono su un sistema informatico o telematico  ovvero
          su  informazioni,  dati  e  programmi  in  esso  contenuti,
          attivano  identita',  anche  digitali,   domini   e   spazi
          informatici  comunque  denominati,  anche   attraverso   il
          trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono  il
          controllo o comunque si  avvalgono  dell'altrui  dominio  e
          spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
          prodromiche o strumentali; 
                  b-bis) gli ufficiali di polizia  giudiziaria  degli
          organismi specializzati nel  settore  dei  beni  culturali,
          nell'attivita'  di  contrasto  dei  delitti  di  cui   agli
          articoli 518-sexies e  518-septies  del  codice  penale,  i
          quali nel corso di  specifiche  operazioni  di  polizia  e,
          comunque, al solo fine  di  acquisire  elementi  di  prova,
          anche per interposta persona, compiono le attivita' di  cui
          alla lettera a) 
              b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo
          del  Ministero  dell'interno  per   la   sicurezza   e   la
          regolarita'  dei  servizi  di  telecomunica-zione  di   cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155, i quali, nel corso di  specifiche  operazioni
          di polizia finalizzate al contrasto dei  reati  informatici
          commessi   ai   danni   delle    infrastrutture    critiche
          informatizzate  individuate  dalla  normativa  nazionale  e
          internazionale e,  comunque,  al  solo  fine  di  acquisire
          elementi di prova, anche per interposta per-sona,  compiono
          le attivita' di cui alla lettera a) ovvero  si  introducono
          all'interno  di  un  sistema  informatico   o   telematico,
          danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano  o  comunque
          intervengono su un sistema informatico o telematico  ovvero
          su  informazioni,  dati  e  programmi  in  esso  contenuti,
          attivano  identita',  anche  digitali,   domini   e   spazi
          informatici  comunque  denominati,  anche   attraverso   il
          trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono  il
          controllo o comunque si  avvalgono  dell'altrui  dominio  e
          spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
          prodromiche o strumentali. 
              1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
          applica agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  e
          agli  ausiliari  che  operano  sotto  copertura  quando  le
          attivita'  sono  condotte  in  attuazione   di   operazioni
          autorizzate e documentate ai sensi del  presente  articolo.
          La disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica
          anche alle interposte persone che compiono gli atti di  cui
          al comma 1. 
              2.  Negli  stessi  casi  previsti  dal  comma  1,   gli
          ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
          utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
          rilasciati dagli organismi competenti secondo le  modalita'
          stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
          o entrare in contatto con soggetti e  siti  nelle  reti  di
          comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'
          presto e comunque  entro  le  quarantotto  ore  dall'inizio
          delle attivita'. 
              3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e  2
          e' disposta  dagli  organi  di  vertice  ovvero,  per  loro
          delega,  dai  rispettivi  responsabili  di  livello  almeno
          provinciale,  secondo  l'appartenenza  del   personale   di
          polizia giudiziaria impiegato, d'intesa  con  la  Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis
          e 3-ter, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
          luglio  1998,   n.   286,   e   successive   modificazioni.
          L'esecuzione delle operazioni di cui ai  commi  1  e  2  in
          relazione ai delitti previsti dal testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  di  seguito  denominate  «attivita'  antidroga»,   e'
          specificatamente disposta dalla Direzione  centrale  per  i
          servizi antidroga o,  sempre  d'intesa  con  questa,  dagli
          organi di vertice ovvero, per loro delega,  dai  rispettivi
          responsabili  di  livello   almeno   provinciale,   secondo
          l'appartenenza  del  personale   di   polizia   giudiziaria
          impiegato. 
              4. L'organo che dispone l'esecuzione  delle  operazioni
          di cui ai commi 1 e 2 deve  dare  preventiva  comunicazione
          all'autorita'  giudiziaria  competente  per   le   indagini
          nonche', nei casi di cui agli articoli 51,  commi  3-bis  e
          3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice  di  procedura
          penale,    al    procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo. Dell'esecuzione delle  attivita'  antidroga
          e'  data  immediata  e   dettagliata   comunicazione   alla
          Direzione centrale per i servizi antidroga  e  al  pubblico
          ministero competente per le indagini. Se  necessario  o  se
          richiesto  dal  pubblico  ministero  e,  per  le  attivita'
          antidroga, anche dalla Direzione  centrale  per  i  servizi
          antidroga, e'  indicato  il  nominativo  dell'ufficiale  di
          polizia giudiziaria responsabile  dell'operazione,  nonche'
          quelli  degli  eventuali  ausiliari  e  interposte  persone
          impiegati.  Il  pubblico  ministero  deve  comunque  essere
          informato senza ritardo, a cura del  medesimo  organo,  nel
          corso dell'operazione, delle modalita' e dei  soggetti  che
          vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 
              5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1
          e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
          di  agenti  di  polizia  giudiziaria,  di  ausiliari  e  di
          interposte persone, ai quali si estende  la  causa  di  non
          punibilita' prevista per i medesimi casi. Per  l'esecuzione
          delle operazioni puo'  essere  autorizzata  l'utilizzazione
          temporanea di beni mobili  ed  immobili,  di  documenti  di
          copertura,   l'attivazione   di   siti   nelle   reti,   la
          realizzazione e la gestione  di  aree  di  comunicazione  o
          scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
          Ministri  interessati.  Con  il   medesimo   decreto   sono
          stabilite  altresi'  le  forme  e  le  modalita'   per   il
          coordinamento,  anche  in  ambito  internazionale,  a  fini
          informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 
              6.  Quando  e'  necessario  per   acquisire   rilevanti
          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
          dei responsabili dei delitti previsti dal comma  1,  per  i
          delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi  previsti  agli
          articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e  74,  gli  ufficiali  di
          polizia   giudiziaria,   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, e le  autorita'  doganali,  limitatamente  ai
          citati articoli 70, commi 4, 6 e 10,  73  e  74  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
          309 del 1990, e successive modificazioni, possono  omettere
          o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone
          immediato avviso, anche oralmente, al  pubblico  ministero,
          che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo  stesso
          pubblico ministero motivato rapporto  entro  le  successive
          quarantotto ore. Per le attivita'  antidroga,  il  medesimo
          immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
          i servizi antidroga per il necessario  coordinamento  anche
          in ambito internazionale. 
              6-bis. Quando e'  necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la
          cattura dei responsabili dei delitti  di  cui  all'articolo
          630  del  codice  penale,  il   pubblico   ministero   puo'
          richiedere che sia autorizzata  la  disposizione  di  beni,
          denaro o altra  utilita'  per  l'esecuzione  di  operazioni
          controllate per il pagamento del riscatto,  indicandone  le
          modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. 
              7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
          ministero   puo',   con   decreto    motivato,    ritardare
          l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura
          cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
          di esecuzione di pene detentive o del sequestro.  Nei  casi
          di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il
          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive
          quarantotto ore.  Il  pubblico  ministero  impartisce  alla
          polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i
          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
          per il luogo in cui l'operazione  deve  concludersi  ovvero
          attraverso il quale si prevede sia effettuato  il  transito
          in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata  nel
          territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono   oggetto,
          prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
          all'articolo 70 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e  6-bis  e  i
          provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi  del
          comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura  del  medesimo
          pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
          d'appello. Per i delitti indicati agli articoli  51,  commi
          3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma  4-bis,  del  codice  di
          procedura  penale,  la  comunicazione   e'   trasmessa   al
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 
              9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
          i beni sequestrati in  custodia  giudiziale,  con  facolta'
          d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che  ne  facciano
          richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
          al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei  compiti
          d'istituto. 
              9-bis. I beni informatici o  telematici  confiscati  in
          quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui  al
          libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  del  codice
          penale sono assegnati agli organi  di  polizia  giudiziaria
          che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9. 
              10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
          degli  ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria   che
          effettuano le operazioni di cui  al  presente  articolo  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          con la reclusione da due a sei anni. 
              11. Sono abrogati: 
                a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre  1991,
          n. 419,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; 
                b) l'articolo 12-quater del  decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992, n. 356; 
                c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di
          cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998,
          n. 269; 
                e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
          374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2001, n. 438; 
                f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228; 
                  f-bis) l'articolo 7 del  decreto-legge  15  gennaio
          1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 15  febbraio  2016,  n.  35  (Attuazione  della
          decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22  luglio
          2003,  relativa  all'esecuzione  nell'Unione  europea   dei
          provvedimenti  di  blocco   dei   beni   o   di   sequestro
          probatorio), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5. (Autorita' giudiziaria competente). - 1.  Il
          procuratore  della  Repubblica  indicato  nell'articolo  4,
          comma 1, provvede  sulla  richiesta  di  riconoscimento  ed
          esecuzione del  provvedimento  di  blocco  o  di  sequestro
          emesso  a   fini   probatori,   secondo   le   disposizioni
          dell'articolo 6. 
                2. Se il provvedimento di blocco o  di  sequestro  e'
          stato emesso a  fini  di  confisca,  il  procuratore  della
          Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie  richieste
          al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede
          secondo le disposizioni dell'articolo 6. 
                3. Copia delle richieste e' trasmessa  senza  ritardo
          al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse
          si riferiscono ai procedimenti per i delitti  di  cui  agli
          articoli 51, commi  3-bis  e  3-quater,  e  371-bis,  comma
          4-bis, del codice di  procedura  penale  e  al  procuratore
          generale presso la corte di appello se esse si  riferiscono
          ai procedimenti per i  delitti  di  cui  all'articolo  407,
          comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. 
                4. Quando il provvedimento di blocco o  di  sequestro
          ha per  oggetto  beni  o  prove  che  si  trovano  in  piu'
          circondari di  tribunale,  provvede  il  procuratore  della
          Repubblica del luogo in cui si trova il maggior  numero  di
          beni o prove  ovvero,  a  parita'  di  numero,  l'autorita'
          giudiziaria che per prima ha ricevuto il  provvedimento  di
          blocco o di sequestro. 
                5. Il procuratore della Repubblica che,  ricevuto  un
          provvedimento  di  blocco  o  di  sequestro,   ovvero   una
          richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del
          predetto  provvedimento,  rileva  che  esso   deve   essere
          eseguito da altro procuratore della  Repubblica,  ai  sensi
          dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente  gli  atti  al
          medesimo, dandone comunicazione all'autorita'  dello  Stato
          di emissione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 21 giugno 2017, n.  108  (Norme  di  attuazione
          della direttiva 2014/41/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa  all'ordine  europeo
          di indagine penale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4. (Attribuzioni del pubblico ministero). -  1.
          Il procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  del
          capoluogo del distretto nel quale  devono  essere  compiuti
          gli atti  richiesti  provvede,  con  decreto  motivato,  al
          riconoscimento  dell'ordine  di  indagine  nel  termine  di
          trenta giorni  dalla  sua  ricezione  o  entro  il  diverso
          termine indicato dall'autorita' di  emissione,  e  comunque
          non oltre sessanta giorni. Della ricezione  dell'ordine  di
          indagine  il  procuratore  della  Repubblica   informa   il
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,  ai  fini
          del coordinamento investigativo se si  tratta  di  indagini
          relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis  e
          3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice  di  procedura
          penale.  In  ogni  caso,  copia  dell'ordine  di   indagine
          ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia. 
                2. All'esecuzione  si  provvede  entro  i  successivi
          novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste
          dall'autorita' di emissione  che  non  siano  contrarie  ai
          principi  dell'ordinamento  giuridico   dello   Stato.   Il
          compimento degli atti di cui agli articoli 21 e  22  e'  in
          ogni caso regolato dalla legge italiana. 
                3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel
          piu' breve termine  indicato  dall'autorita'  di  emissione
          quando sussistono ragioni di urgenza o di necessita'. 
                4. Il decreto di riconoscimento e' comunicato a  cura
          della segreteria del pubblico ministero al difensore  della
          persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito
          ai fini dell'avviso di cui  ha  diritto  secondo  la  legge
          italiana per  il  compimento  dell'atto.  Quando  la  legge
          italiana prevede  soltanto  il  diritto  del  difensore  di
          assistere al compimento dell'atto senza previo  avviso,  il
          decreto di riconoscimento e' comunicato al momento  in  cui
          l'atto e' compiuto o immediatamente dopo. 
                5. Quando la richiesta di assistenza  ha  ad  oggetto
          atti  che  devono  essere  eseguiti  in   piu'   distretti,
          all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del
          distretto nel quale deve compiersi  il  maggior  numero  di
          atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui  distretto
          deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. 
                6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto
          l'ordine  di  indagine  ritiene  che  deve  provvedere   al
          riconoscimento e alla esecuzione altro  ufficio,  trasmette
          allo stesso immediatamente gli  atti,  dando  comunicazione
          all'autorita'  di  emissione;  in  caso  di  contrasto   si
          applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter  del  codice  di
          procedura penale. 
                7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un  ordine  di
          indagine emesso, nello stesso o in altro  procedimento,  ad
          integrazione o completamento di uno precedente spettano  al
          procuratore  della  Repubblica  che   ha   provveduto   per
          quest'ultimo. 
                8.  I  verbali  degli  atti  compiuti,  ai  quali  il
          difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto
          di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico
          ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma
          1, del codice di procedura penale.».