Art. 3 
 
             Modifiche in materia di procedimenti civili 
                davanti al tribunale per i minorenni 
 
  1. Sino  al  ((30  aprile  2024)),  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 473-bis.1,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi
ad  oggetto  la   responsabilita'   genitoriale   il   giudice,   con
provvedimento  motivato,  puo'  delegare  ad  un   giudice   onorario
specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti  e  l'ascolto
del minore, indicando puntualmente le modalita' di svolgimento  e  le
circostanze oggetto dell'atto. Il  giudice  onorario  cui  sia  stato
delegato  l'ascolto  del  minore  o  lo  svolgimento   di   attivita'
istruttoria  ((fa  parte  del  collegio))  chiamato  a  decidere  sul
procedimento  o  ad  adottare  provvedimenti  temporanei.  La   prima
udienza, l'udienza di  rimessione  della  causa  in  decisione  e  le
udienze all'esito delle quali sono assunti  provvedimenti  temporanei
sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  473-bis.1  del
          codice di procedura civile. 
                «Art.    473-bis.1.     (Composizione     dell'organo
          giudicante). - Salvo che la legge disponga diversamente, il
          tribunale  giudica  in   composizione   collegiale   e   la
          trattazione e l'istruzione possono essere  delegate  a  uno
          dei componenti del collegio. 
                Davanti   al   tribunale   per   i   minorenni,   nei
          procedimenti   aventi   ad   oggetto   la   responsabilita'
          genitoriale possono  essere  delegati  ai  giudici  onorari
          specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore,
          dell'assunzione delle  testimonianze  e  degli  altri  atti
          riservati  al  giudice.  La  prima  udienza,  l'udienza  di
          rimessione della causa in decisione e le udienze  all'esito
          delle quali  sono  assunti  provvedimenti  temporanei  sono
          tenute davanti al collegio o al giudice relatore.».