Art. 4 
 
           Disposizioni in materia di corsi di formazione 
                  per il personale di magistratura 
 
  1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 26-bis: 
        1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono
aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»; 
        2) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «((5.  Possono))
concorrere   all'attribuzione    degli    incarichi    direttivi    e
semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia  di  primo  che  di
secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso
di formazione in data risalente a non piu' di cinque anni  prima  del
termine finale per la presentazione della domanda indicato nel  bando
di  concorso.  Sono  esonerati  dalla  partecipazione  al  corso   di
formazione i magistrati che  nel  medesimo  lasso  di  tempo  abbiano
svolto  funzioni  direttive  o  semidirettive,  anche  solo  per  una
porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della
magistratura  abbia  espresso  nei  loro  confronti  una  valutazione
negativa circa la conferma nelle funzioni.»; 
      b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le  parole
«degli  incarichi  direttivi»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «e
semidirettivi». 
  ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  alle
procedure per il conferimento di incarichi direttivi e  semidirettivi
bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26-bis del  decreto
          legislativo 30  gennaio  2006,  n.  26  (Istituzione  della
          Scuola superiore della magistratura,  nonche'  disposizioni
          in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
          aggiornamento professionale e formazione dei magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26-bis. (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per
          i  magistrati  giudicanti  e  requirenti  che  aspirano  al
          conferimento degli incarichi direttivi e  semidirettivi  di
          primo e di secondo grado  sono  mirati  allo  studio  della
          materia ordinamentale  e  dei  criteri  di  gestione  delle
          organizzazioni  complesse  nonche'  all'acquisizione  delle
          competenze  riguardanti  la   capacita'   di   analisi   ed
          elaborazione   dei   dati   statistici,   la    conoscenza,
          l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e  dei
          modelli  di  gestione  delle  risorse  umane  e   materiali
          utilizzati   dal   Ministero   della   giustizia   per   il
          funzionamento dei propri servizi. 
              1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di  almeno
          tre settimane, anche non consecutive, e devono  comprendere
          lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare  le
          capacita' acquisite. 
              2. Al termine del  corso  di  formazione,  il  comitato
          direttivo, sulla base delle schede valutative  redatte  dai
          docenti nonche' di ogni altro  elemento  rilevante,  indica
          per ciascun partecipante elementi di valutazione in  ordine
          al conferimento degli incarichi direttivi e  semidirettivi,
          con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso. 
              3. Gli elementi di valutazione,  le  schede  valutative
          redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova
          finale di cui al comma 1-bis sono comunicati  al  Consiglio
          superiore  della  magistratura  per   le   valutazioni   di
          competenza  in   ordine   al   conferimento   dell'incarico
          direttivo o semidirettivo. 
              4. I dati di cui al comma 3  conservano  validita'  per
          cinque anni. 
              5. Possono concorrere all'attribuzione degli  incarichi
          direttivi e semidirettivi, sia requirenti  che  giudicanti,
          sia di primo che di secondo grado,  soltanto  i  magistrati
          che abbiano partecipato al  corso  di  formazione  in  data
          risalente a non piu'  di  cinque  anni  prima  del  termine
          finale per la  presentazione  della  domanda  indicato  nel
          bando di concorso. Sono esonerati dalla  partecipazione  al
          corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso  di
          tempo abbiano svolto funzioni  direttive  o  semidirettive,
          anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che
          il Consiglio superiore della  magistratura  abbia  espresso
          nei  loro  confronti  una  valutazione  negativa  circa  la
          conferma nelle funzioni. 
              5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di
          cui al comma 1 e per la durata di cui al comma  1-bis  sono
          riservati  ai  magistrati  ai  quali  e'  stata   conferita
          nell'anno    precedente    la    funzione    direttiva    o
          semidirettiva.». 
              - Si riporta il  Capo  II-bis,  del  TITOLO  III,  come
          modificato dalla presente legge: «Corsi di  formazione  per
          il conferimento degli incarichi direttivi  e  semidirettivi
          di primo e di secondo grado».