Art. 5 
 
Disciplina transitoria per il  conferimento  di  incarichi  superiori
  dirigenziali dei ((ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto
  penale minorile)) 
 
  1. In deroga a quanto  previsto  ((dall'articolo  3  del))  decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai  dirigenti  penitenziari  del
ruolo di istituto penitenziario in possesso  dell'anzianita'  di  cui
all'articolo 7 dello stesso  decreto  legislativo  n.  63  del  2006,
prevista per  il  conferimento  degli  incarichi  superiori,  possono
essere conferiti gli incarichi  superiori  relativi  ai  ruoli  della
dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna  e  di  istituto
penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033. 
  2. Fino alla data indicata al comma 1,  ai  dirigenti  penitenziari
assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di  istituto  penale
minorile, non in possesso dell'anzianita' di cui all'articolo  7  del
decreto legislativo n. 63 del 2006, puo' essere conferito  l'incarico
di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di  incarico
superiore. 
  ((2-bis. Il  comma  1-bis  dell'articolo  3  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 10, e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 del  decreto
          legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63  (Ordinamento  della
          carriera dirigenziale penitenziaria, a norma  della  L.  27
          luglio 2005, n. 154): 
                «Art. 3. (Ruoli e qualifiche) - 1.  I  funzionari  si
          ripartiscono   nei   ruoli   di   dirigente   di   istituto
          penitenziario, dirigente di  esecuzione  penale  esterna  e
          dirigente medico psichiatra. 
                2. Ogni  ruolo  prevede  la  qualifica  di  dirigente
          penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica
          unitaria di dirigente generale. 
                3. La dotazione organica del personale  e'  stabilita
          nella tabella A allegata al presente decreto. 
                4. L'individuazione  delle  funzioni,  come  indicate
          nella tabella A, puo' essere  modificata  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  per  sopravvenute  esigenze
          organizzative e nel rispetto delle disposizioni concernenti
          la variazione delle dotazioni organiche. 
                5. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera
          e' attribuita, per il periodo di  frequenza  del  corso  di
          formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica  di
          consigliere penitenziario.» 
              «Art. 7. (Conferimento degli incarichi superiori) -  1.
          Il conferimento degli incarichi superiori,  quali  previsti
          nella tabella A, nel limite dei posti in organico,  avviene
          mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi  i
          dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei  mesi  di
          effettivo  servizio   senza   demerito   dall'ingresso   in
          carriera. 
                2. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo del
          Dipartimento, sono determinati con  cadenza  triennale,  in
          conformita' a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,
          lettera e) della legge, le categorie dei titoli di servizio
          ammesse  a  valutazione  con  riferimento  agli   incarichi
          espletati,  alle  responsabilita'   assunte,   nonche'   ai
          percorsi formativi seguiti, i punteggi da  attribuire  alle
          stesse,  il  periodo  temporale  di  riferimento   per   la
          valutabilita' dei titoli, nonche' il coefficiente minimo di
          idoneita' all'incarico che comunque non puo' essere fissato
          in misura inferiore alla meta'  del  punteggio  complessivo
          massimo previsto per tutte le  categorie  dei  titoli.  Non
          sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni
          precedenti  hanno  riportato   la   sanzione   disciplinare
          superiore alla censura di cui all'articolo 78  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  o,
          nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 13,
          comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi. 
                3. La commissione prevista  dall'articolo  14,  sulla
          base  dei  criteri  determinati  ai  sensi  del  comma   2,
          individua  i  funzionari  idonei  al   conferimento   degli
          incarichi superiori ed informa il  direttore  generale  del
          personale  e   della   formazione   per   l'emissione   del
          provvedimento di conferimento dell'incarico.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di  tutela
          dei  diritti  fondamentali  dei  detenuti  e  di  riduzione
          controllata della popolazione carceraria), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. (Modifiche all'ordinamento penitenziario) - 1.
          Alla legge  26  luglio  1975,  n.  354  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito: 
              «Art. 35. (Diritto  di  reclamo) -  I  detenuti  e  gli
          internati possono  rivolgere  istanze  o  reclami  orali  o
          scritti, anche in busta chiusa: 
                1)  al  direttore  dell'istituto,   al   provveditore
          regionale, al capo  del  dipartimento  dell'amministrazione
          penitenziaria e al Ministro della giustizia; 
                2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie  in  visita
          all'istituto; 
                3) al garante nazionale  e  ai  garanti  regionali  o
          locali dei diritti dei detenuti; 
                4) al presidente della giunta regionale; 
                5) al magistrato di sorveglianza; 
                6) al Capo dello Stato»; 
                b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente: 
                  «35-bis   (Reclamo   giurisdizionale) -    1.    Il
          procedimento relativo al reclamo di  cui  all'articolo  69,
          comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666  e  678  del
          codice di procedura  penale.  Salvi  i  casi  di  manifesta
          inammissibilita' della richiesta a norma dell'articolo 666,
          comma 2, del codice di procedura penale, il  magistrato  di
          sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso
          anche all'amministrazione interessata, che  ha  diritto  di
          comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste. 
                  2. Il reclamo di  cui  all'articolo  69,  comma  6,
          lettera a) e' proposto nel termine di  dieci  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento. 
                  3.  In  caso  di  accoglimento,  il  magistrato  di
          sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo  69,  comma
          6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento  di
          irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle  ipotesi  di
          cui all'articolo 69, comma  6,  lettera  b),  accertate  la
          sussistenza  e   l'attualita'   del   pregiudizio,   ordina
          all'amministrazione  di  porre  rimedio  entro  il  termine
          indicato dal giudice. 
                  4.  Avverso  la   decisione   del   magistrato   di
          sorveglianza   e'   ammesso   reclamo   al   tribunale   di
          sorveglianza  nel  termine   di   quindici   giorni   dalla
          notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della
          decisione stessa. 
                  4-bis. La decisione del tribunale  di  sorveglianza
          e' ricorribile per cassazione per violazione di  legge  nel
          termine  di   quindici   giorni   dalla   notificazione   o
          comunicazione  dell'avviso  di  deposito  della   decisione
          stessa. 
                  5. In caso di mancata esecuzione del  provvedimento
          non piu' soggetto ad impugnazione, l'interessato o  il  suo
          difensore munito di  procura  speciale  possono  richiedere
          l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha  emesso
          il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui  agli
          articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. 
                  6. Il magistrato di sorveglianza,  se  accoglie  la
          richiesta: 
                    a) ordina l'ottemperanza, indicando  modalita'  e
          tempi di adempimento, tenuto conto del programma  attuativo
          predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione
          al  provvedimento,   sempre   che   detto   programma   sia
          compatibile con il soddisfacimento del diritto; 
                    b)  dichiara  nulli   gli   eventuali   atti   in
          violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito; 
                    c); 
                    d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 
                  7. Il magistrato di sorveglianza conosce  di  tutte
          le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese
          quelle inerenti agli atti del commissario. 
                  8. Avverso  il  provvedimento  emesso  in  sede  di
          ottemperanza e' sempre ammesso ricorso per  cassazione  per
          violazione di legge.»; 
                    c) all'articolo 47, dopo il comma 3, e'  aggiunto
          il seguente comma: 
                «3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere
          concesso al condannato che deve  espiare  una  pena,  anche
          residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
          abbia  serbato,  quantomeno   nell'anno   precedente   alla
          presentazione della richiesta, trascorso in  espiazione  di
          pena, in esecuzione  di  una  misura  cautelare  ovvero  in
          liberta', un comportamento tale da consentire  il  giudizio
          di cui al comma 2.»; 
                    d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito  dal
          seguente comma: 
                «4. L'istanza di affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio  l'esecuzione
          della pena, al  tribunale  di  sorveglianza  competente  in
          relazione al  luogo  dell'esecuzione.  Quando  sussiste  un
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
          di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo   di
          detenzione. Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono
          offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
          presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e  al
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione e non vi sia pericolo  di  fuga,  dispone  la
          liberazione del  condannato  e  l'applicazione  provvisoria
          dell'affidamento  in  prova  con   ordinanza.   L'ordinanza
          conserva efficacia fino alla  decisione  del  tribunale  di
          sorveglianza, cui il  magistrato  trasmette  immediatamente
          gli atti, che decide entro sessanta giorni.»; 
                  e) all'articolo 47, comma 8, infine e' aggiunto  il
          seguente periodo: 
              «Le   deroghe   temporanee   alle   prescrizioni   sono
          autorizzate,   nei   casi   di   urgenza,   dal   direttore
          dell'ufficio di  esecuzione  penale  esterna,  che  ne  da'
          immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e  ne
          riferisce nella relazione di cui al comma 10.»; 
                f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato; 
                g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito: 
                  «51-bis.  (Sopravvenienza  di   nuovi   titoli   di
          privazione   della   liberta')   -   1.   Quando,   durante
          l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio  sociale
          o  della  detenzione   domiciliare   o   della   detenzione
          domiciliare  speciale  o  del   regime   di   semiliberta',
          sopravviene  un  titolo  di  esecuzione   di   altra   pena
          detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente  il
          magistrato di sorveglianza, formulando  contestualmente  le
          proprie  richieste.  Il  magistrato  di  sorveglianza,   se
          rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che  permangono
          le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi
          1  e  1-bis  dell'articolo  47-ter  o  ai  commi  1   e   2
          dell'articolo   47-quinquies   o   ai   primi   tre   commi
          dell'articolo 50, dispone  con  ordinanza  la  prosecuzione
          della misura in corso; in caso  contrario,  ne  dispone  la
          cessazione. 
              2. Avverso il  provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'
          ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.»; 
                h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il  seguente
          articolo: 
              «58-quinquies.  (Particolari  modalita'  di   controllo
          nell'esecuzione della  detenzione  domiciliare)  -  1.  Nel
          disporre la detenzione  domiciliare,  il  magistrato  o  il
          tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure  di
          controllo  anche  mediante  mezzi   elettronici   o   altri
          strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali
          e operative degli apparati  di  cui  le  Forze  di  polizia
          abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso  modo  puo'
          provvedersi nel  corso  dell'esecuzione  della  misura.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.»; 
                i)  all'articolo  69  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1)  al  comma  5,  le  parole:   «nel   corso   del
          trattamento» sono soppresse; 
              2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
                «6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami
          dei detenuti e degli internati concernenti: 
                  a)  le   condizioni   di   esercizio   del   potere
          disciplinare, la costituzione e la  competenza  dell'organo
          disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta'
          di discolpa; nei casi di  cui  all'articolo  39,  comma  1,
          numeri 4 e 5, e' valutato anche il merito dei provvedimenti
          adottati; 
                  b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione  di
          disposizioni previste dalla presente legge e  dal  relativo
          regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato
          un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.». 
                1-bis. (abrogato) 
              2. L'efficacia della disposizione contenuta  nel  comma
          1,  lettera  h),  capoverso  1,  e'  differita  al   giorno
          successivo a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana   della   legge   di
          conversione del presente decreto.