((Art. 5 - bis 
 
     Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria 
 
  1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006,
n. 63, sezione II Ruolo  dei  dirigenti  di  istituto  penitenziario,
colonna «Dotazione organica», la  cifra:  «45»  e'  sostituita  dalla
seguente: «70». 
  2. In conseguenza di quanto  disposto  dal  comma  1  del  presente
articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformita'  a
quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto  legislativo  15
febbraio 2006, n. 63, si provvede  all'adeguamento  della  tabella  C
allegata al decreto del Ministro della giustizia 22  settembre  2016,
concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei  posti  di  funzione
che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti
con incarico superiore nell'ambito  degli  uffici  centrali  e  degli
uffici   territoriali   dell'amministrazione   penitenziaria   e   la
definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto  decreto
legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici  di  livello
dirigenziale non generale, pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1  e  2,  ai
fini della corresponsione dell'indennita'  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di  euro  62.502
annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  la  tabella  A  allegata   al   decreto
          legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63  (Ordinamento  della
          carriera dirigenziale penitenziaria, a norma  della  L.  27
          luglio 2005, n. 154), come modificata dalla presente legge: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63: 
                «Art. 9. (Individuazione dei posti di funzione) -  1.
          Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i
          posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti
          penitenziari  ed  ai  dirigenti  con  incarichi  superiori,
          nell'ambito  degli   uffici   centrali   e   degli   uffici
          territoriali  dell'Amministrazione,  sono  individuati  con
          decreto del Ministro, emanato ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 4-bis, lettera e), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla
          tabella A. 
                2. Con lo stesso  decreto,  e'  definita  la  diversa
          rilevanza degli uffici centrali e territoriali  di  livello
          dirigenziale non generale, tenendo conto: 
                  a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in
          carico o degli internati; 
                  b) del personale assegnato; 
                  c) della misura delle risorse materiali gestite; 
                  d) della complessita' di gestione. 
                3. Alla rideterminazione dei posti  di  funzione  per
          sopravvenute  esigenze  organizzative  e   funzionali,   si
          provvede con decreto del Ministro ai sensi del comma 1, nel
          rispetto dei criteri di cui al comma 2. 
                4. Negli uffici individuati ai sensi del comma 1,  la
          provvisoria  sostituzione  del   titolare,   in   caso   di
          impedimento o assenza, e' assicurata da  altro  funzionario
          dello stesso ruolo. 
                5.  Nei  limiti  della  dotazione  organica,  possono
          essere conferiti ai dirigenti generali penitenziari, per un
          contingente non  superiore  a  cinque  unita',  compiti  di
          studio, di consulenza e di ricerca,  attivita'  valutativa,
          comprese  quelle  di  controllo  interno  ed  ispettivo  di
          particolare interesse per il Ministero. Gli stessi  compiti
          possono essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti
          delle dotazioni organiche, per un contingente non superiore
          a quindici unita'. Restano ferme  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300, e dell'articolo 19 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14,  comma  1,
          lettera  a),  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75
          (Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle
          pubbliche amministrazioni, di  agricoltura,  di  sport,  di
          lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
          cattolica per l'anno 2025), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 10 agosto 2023, n. 112: 
                «Art.  14.  (Amministrazione  penitenziaria)  - 1.  A
          decorrere dal 1° settembre 2023, nelle  more  dell'adozione
          del decreto del Presidente della Repubblica di  recepimento
          degli accordi sindacali, previsto dall'articolo  23,  comma
          5, del decreto legislativo 15  febbraio  2006,  n.  63,  al
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  in
          servizio nei ruoli  del  Dipartimento  dell'amministrazione
          penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia  minorile
          e di comunita' del Ministero della giustizia,  al  fine  di
          riconoscere la specificita'  delle  funzioni  in  relazione
          alle   responsabilita'   e   peculiarita'   connesse   allo
          svolgimento  dell'incarico  di  direzione   conferito,   e'
          corrisposta un'indennita' annua lorda  aggiuntiva  rispetto
          agli  attuali  istituti  retributivi,   determinata   nelle
          seguenti misure: 
                  a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e
          per minorenni, dirigente di esecuzione penale  esterna  con
          posto  di  funzione  di  direzione  di  primo  livello  con
          incarico superiore: euro 13.565; 
                  b) - d) (omissis). 
                2. - 11. (omissis)».