((Art. 5 - bis Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna «Dotazione organica», la cifra: «45» e' sostituita dalla seguente: «70». 2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi - Si riporta la tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154), come modificata dalla presente legge: Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63: «Art. 9. (Individuazione dei posti di funzione) - 1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori, nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'Amministrazione, sono individuati con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla tabella A. 2. Con lo stesso decreto, e' definita la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, tenendo conto: a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o degli internati; b) del personale assegnato; c) della misura delle risorse materiali gestite; d) della complessita' di gestione. 3. Alla rideterminazione dei posti di funzione per sopravvenute esigenze organizzative e funzionali, si provvede con decreto del Ministro ai sensi del comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2. 4. Negli uffici individuati ai sensi del comma 1, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di impedimento o assenza, e' assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo. 5. Nei limiti della dotazione organica, possono essere conferiti ai dirigenti generali penitenziari, per un contingente non superiore a cinque unita', compiti di studio, di consulenza e di ricerca, attivita' valutativa, comprese quelle di controllo interno ed ispettivo di particolare interesse per il Ministero. Gli stessi compiti possono essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti delle dotazioni organiche, per un contingente non superiore a quindici unita'. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112: «Art. 14. (Amministrazione penitenziaria) - 1. A decorrere dal 1° settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificita' delle funzioni in relazione alle responsabilita' e peculiarita' connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, e' corrisposta un'indennita' annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure: a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565; b) - d) (omissis). 2. - 11. (omissis)».