Art. 6 Modifiche ((agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter)) del codice penale 1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, ((le parole: «o foreste» sono sostituite dalle seguenti: «, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale» e)) le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»; b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»; c) dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: «La pena prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso al fine di trarne profitto per se' o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi». ((1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni». 1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: «423-bis, primo comma,» sono soppresse.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione) - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.» «Art. 423-bis. (Incendio boschivo) - Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve , foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da sei a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da due a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. La pena prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso al fine di trarne profitto per se' o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.» «Art. 423-ter. (Pene accessorie) Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresi' l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi nonche' l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni.».