Art. 6 
 
            Modifiche ((agli articoli 32-quater, 423-bis 
                    e 423-ter)) del codice penale 
 
  1.  All'articolo  423-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) al primo comma, ((le parole:  «o  foreste»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, foreste o zone di interfaccia  urbano-rurale»  e))
le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»; 
      b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite  dalle
seguenti: «da due»; 
      c) dopo il quarto comma, e'  inserito  il  seguente:  «La  pena
prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla  meta'  quando
il fatto e' commesso al fine di trarne profitto per se' o per altri o
con  abuso  dei  poteri  o  con  violazione   dei   doveri   inerenti
all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito
della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi». 
  ((1-bis. All'articolo 423-ter, secondo  comma,  del  codice  penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «nonche'  l'interdizione
dai pubblici uffici e l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni  di  un  pubblico
servizio, per la durata di cinque anni». 
  1-ter.  All'articolo  32-quater  del  codice  penale,  le   parole:
«423-bis, primo comma,» sono soppresse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 32-quater, 423-bis
          e 423-ter del codice penale, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  32-quater.  (Casi  nei  quali  alla   condanna
          consegue  l'incapacita'  di  contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione) - Ogni condanna  per  i  delitti  previsti
          dagli articoli 314, primo  comma,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-bis,  319-ter,  319-quater,  320,  321,  322,
          322-bis,  346-bis,  353,  355,  356,  416,  416-bis,   437,
          452-bis,     452-quater,      452-sexies,      452-septies,
          452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma,  numero
          1, 640-bis e 644,  commessi  in  danno  o  a  vantaggio  di
          un'attivita' imprenditoriale o  comunque  in  relazione  ad
          essa, importa l'incapacita' di contrattare con la  pubblica
          amministrazione.» 
                «Art. 423-bis. (Incendio boschivo) - Chiunque, al  di
          fuori  dei  casi  di  uso  legittimo  delle   tecniche   di
          controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un  incendio  su
          boschi, selve , foreste o zone di interfaccia urbano-rurale
          ovvero su  vivai  forestali  destinati  al  rimboschimento,
          propri o altrui, e' punito con la reclusione da sei a dieci
          anni. 
              Se l'incendio di cui al primo comma  e'  cagionato  per
          colpa, la pena e' della reclusione da due a cinque anni. 
              Le pene previste dal primo e  dal  secondo  comma  sono
          aumentate se dall'incendio deriva pericolo  per  edifici  o
          danno su aree o specie animali o  vegetali  protette  o  su
          animali domestici o di allevamento. 
              Le pene previste dal primo e  dal  secondo  comma  sono
          aumentate della meta', se  dall'incendio  deriva  un  danno
          grave, esteso e persistente all'ambiente. 
              La pena prevista dal primo comma  e'  aumentata  da  un
          terzo alla meta' quando il fatto e'  commesso  al  fine  di
          trarne profitto per se' o per altri o con abuso dei  poteri
          o con violazione  dei  doveri  inerenti  all'esecuzione  di
          incarichi o allo svolgimento di servizi  nell'ambito  della
          prevenzione  e  della  lotta  attiva  contro  gli   incendi
          boschivi. 
              Le pene previste dal presente articolo  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi  nei  confronti  di  colui  che  si
          adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa   venga
          portata  a  conseguenze  ulteriori,  ovvero,  prima   della
          dichiarazione di apertura del dibattimento di primo  grado,
          provvede concretamente  alla  messa  in  sicurezza  e,  ove
          possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. 
              Le pene previste dal presente articolo  sono  diminuite
          da un terzo alla meta' nei confronti  di  colui  che  aiuta
          concretamente  l'autorita'   di   polizia   o   l'autorita'
          giudiziaria     nella     ricostruzione     del      fatto,
          nell'individuazione degli autori  o  nella  sottrazione  di
          risorse rilevanti per la commissione dei delitti.» 
                «Art.  423-ter.  (Pene   accessorie)   Fermo   quanto
          previsto dal secondo comma e dagli articoli  29  e  31,  la
          condanna alla reclusione per un tempo non inferiore  a  due
          anni per il delitto  di  cui  all'articolo  423-bis,  primo
          comma, importa l'estinzione del rapporto  di  lavoro  o  di
          impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni  od
          enti pubblici ovvero di enti  a  prevalente  partecipazione
          pubblica. 
              La condanna per il reato di cui  all'articolo  423-bis,
          primo comma, importa altresi' l'interdizione  da  cinque  a
          dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento
          di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi
          boschivi  nonche'  l'interdizione  dai  pubblici  uffici  e
          l'incapacita'    di    contrattare    con    la    pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni  di  un
          pubblico servizio, per la durata di cinque anni.».