((Art. 6 - bis 
 
                Modifica all'articolo 30 della legge 
                      11 febbraio 1992, n. 157 
 
  1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, e' inserita la seguente: 
  «c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro  4.000
a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene  esemplari  di  orso
bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30 della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della  fauna
          selvatica omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 30. (Sanzioni penali) - 1.  Per  le  violazioni
          delle disposizioni  della  presente  legge  e  delle  leggi
          regionali si applicano le seguenti sanzioni: 
                  a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda  da
          lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro  2.582)
          per chi esercita la caccia in periodo di divieto  generale,
          intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura
          fissata dall'art. 18; 
                  b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire
          1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro  2.065)  per
          chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi
          nell'elenco di cui all'art. 2; 
                  c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda  da
          lire 2.000.000 a lire 12.000.000  (da  euro  1.032  a  euro
          6.197) per chi abbatte,  cattura  o  detiene  esemplari  di
          orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; 
                  c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda
          da euro 4.000 a euro 10.000  per  chi  abbatte,  cattura  o
          detiene esemplari di orso  bruno  marsicano  (Ursus  arctos
          marsicanus); 
                  d) l'arresto fino a sei mesi e  l'ammenda  da  lire
          900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi
          esercita  la  caccia  nei  parchi  nazionali,  nei   parchi
          naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle  oasi  di
          protezione, nelle zone  di  ripopolamento  e  cattura,  nei
          parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad  attivita'
          sportive; 
                  e) l'arresto fino ad un anno o  l'ammenda  da  lire
          1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro  2.065)  per
          chi esercita l'uccellagione; 
                  f) l'arresto fino a tre mesi  o  l'ammenda  fino  a
          lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita  la  caccia  nei
          giorni di silenzio venatorio; 
                  g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per
          chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti  alla
          tipica  fauna  stanziale  alpina,  non  contemplati   nella
          lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; 
                  h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per
          chi abbatte,  cattura  o  detiene  specie  di  mammiferi  o
          uccelli nei cui confronti la caccia  non  e'  consentita  o
          fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita
          la caccia con mezzi vietati. La stessa pena  si  applica  a
          chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di
          cui all'art. 21, comma 1, lettera  r).  Nel  caso  di  tale
          infrazione si applica altresi' la misura della confisca dei
          richiami; 
                  i) l'arresto fino a tre mesi  o  l'ammenda  fino  a
          lire 4.000.000 (euro 2.065)  per  chi  esercita  la  caccia
          sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; 
                  l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da  lire
          1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro  2.065)  per
          chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna  selvatica
          in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la
          fauna di cui alle  lettere  b),  c)  e  g),  le  pene  sono
          raddoppiate. 
              2. Per la violazione delle disposizioni della  presente
          legge  in  materia  di  imbalsamazione  e  tassidermia   si
          applicano le  medesime  sanzioni  che  sono  comminate  per
          l'abbattimento degli animali le cui  spoglie  sono  oggetto
          del trattamento descritto. Le regioni possono  prevedere  i
          casi   e   le   modalita'   di   sospensione    e    revoca
          dell'autorizzazione   all'esercizio    dell'attivita'    di
          tassidermia e imbalsamazione. 
              3. Nei casi di cui al comma  1  non  si  applicano  gli
          articoli 624, 625 e 626 del  codice  penale.  Salvo  quanto
          espressamente previsto dalla presente legge, continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di legge  e  di  regolamento  in
          materia di armi. 
              4. Ai sensi dell'art. 23 del testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali
          stabilite  dal  presente   articolo   si   applicano   alle
          corrispondenti fattispecie come  disciplinate  dalle  leggi
          provinciali.».