((Art. 6 - ter 
 
Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
  152, nonche' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal  seguente:  «1.  Fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque,  in  violazione  delle
disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma  2,  e  231,
commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito  con  l'ammenda  da  mille
euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la
pena e' aumentata fino al doppio». 
  2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli  articoli
316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»; 
  b) all'articolo 25-octies.1: 
  1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  In  relazione
alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis  del  codice
penale, si applica all'ente la  sanzione  pecuniaria  da  250  a  600
quote»; 
  2) al comma 3, le parole: «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»; 
  3) alla rubrica sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
trasferimento fraudolento di valori». 
  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 240-bis, primo comma, le  parole:  «dagli  articoli
452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle  seguenti:
«dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies,
primo comma, 452-quaterdecies»; 
  b)  all'articolo  452-bis,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: «Quando l'inquinamento  e'  prodotto  in  un'area  naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,  storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno  di  specie
animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da  un  terzo  alla
meta'.  Nel  caso  in  cui   l'inquinamento   causi   deterioramento,
compromissione o distruzione di un  habitat  all'interno  di  un'area
naturale protetta o sottoposta a vincolo  paesaggistico,  ambientale,
storico,  artistico,  architettonico  o  archeologico,  la  pena   e'
aumentata da un terzo a due terzi»; 
  c) all'articolo 452-quater, il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:  «Quando  il  disastro  e'  prodotto  in  un'area  naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,  storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno  di  specie
animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da  un  terzo  alla
meta'».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  255  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 255. (Abbandono di rifiuti) -  1.  Fatto  salvo
          quanto disposto dall'articolo 256, comma  2,  chiunque,  in
          violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e
          2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona  o  deposita
          rifiuti  ovvero  li  immette  nelle  acque  superficiali  o
          sotterranee  e'  punito  con  l'ammenda  da  mille  euro  a
          diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi,
          la pena e' aumentata fino al doppio. 
                1-bis. Chiunque viola il divieto di cui  all'articolo
          232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  euro  trenta  a  euro  centocinquanta.  Se  l'abbandono
          riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui  all'articolo
          232-bis, la sanzione amministrativa e'  aumentata  fino  al
          doppio. 
                2.  Il  titolare   del   centro   di   raccolta,   il
          concessionario o il titolare della  succursale  della  casa
          costruttrice che viola le disposizioni di cui  all'articolo
          231, comma 5, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria    da    euro    duecentosessanta     a     euro
          millecinquecentocinquanta. 
                3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del  Sindaco,
          di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo
          di cui all'articolo 187, comma 3, e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna  o
          nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
          di  procedura  penale,  il  beneficio   della   sospensione
          condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato   alla
          esecuzione  di  quanto  disposto  nella  ordinanza  di  cui
          all'articolo   192,   comma   3,   ovvero   all'adempimento
          dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 24  e  25-octies.1
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231  (Disciplina
          della   responsabilita'   amministrativa   delle    persone
          giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
          di personalita' giuridica, a norma dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n.  300),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 24. (Indebita percezione di erogazioni,  truffa
          in danno dello Stato, di un  ente  pubblico  o  dell'Unione
          europea o per il  conseguimento  di  erogazioni  pubbliche,
          frode informatica  in  danno  dello  Stato  o  di  un  ente
          pubblico  e  frode  nelle  pubbliche  forniture)  - 1.   In
          relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
          316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma  2,  n.  1,
          640-bis e 640-ter se commesso in danno  dello  Stato  o  di
          altro ente  pubblico  o  dell'Unione  europea,  del  codice
          penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria  fino  a
          cinquecento quote. 
                2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui
          al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto  di  rilevante
          entita' o e' derivato un danno di particolare gravita';  si
          applica la  sanzione  pecuniaria  da  duecento  a  seicento
          quote. 
                2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste  ai
          commi precedenti in relazione alla commissione del  delitto
          di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 
                3.  Nei  casi  previsti  dai  commi  precedenti,   si
          applicano le sanzioni interdittive  previste  dall'articolo
          9, comma 2, lettere c), d) ed e).» 
                «Art. 25-octies.1. (Delitti in materia  di  strumenti
          di  pagamento  diversi   dai   contanti   e   trasferimento
          fraudolento di valori) - 1. In relazione  alla  commissione
          dei delitti  previsti  dal  codice  penale  in  materia  di
          strumenti di pagamento diversi dai contanti,  si  applicano
          all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
                  a) per il delitto di cui all'articolo  493-ter,  la
          sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; 
                  b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater  e
          per il delitto di cui  all'articolo  640-ter,  nell'ipotesi
          aggravata  dalla  realizzazione  di  un  trasferimento   di
          denaro, di  valore  monetario  o  di  valuta  virtuale,  la
          sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 
                2.  Salvo  che  il  fatto  integri   altro   illecito
          amministrativo sanzionato  piu'  gravemente,  in  relazione
          alla commissione di  ogni  altro  delitto  contro  la  fede
          pubblica, contro il patrimonio o che  comunque  offende  il
          patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto
          strumenti di pagamento diversi dai contanti,  si  applicano
          all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
                  a) se il  delitto  e'  punito  con  la  pena  della
          reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione  pecuniaria
          sino a 500 quote; 
                  b)  se  il  delitto  e'  punito  con  la  pena  non
          inferiore  ai  dieci  anni  di  reclusione,   la   sanzione
          pecuniaria da 300 a 800 quote. 
                  2-bis. In relazione alla commissione del delitto di
          cui all'articolo 512-bis  del  codice  penale,  si  applica
          all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. 
                3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai
          commi 1, 2  e  2-bis  si  applicano  all'ente  le  sanzioni
          interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 240-bis, 452-bis e
          452-quater  del  codice  penale,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 240-bis. (Confisca in casi particolari)  -  Nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,
          per taluno dei delitti  previsti  dall'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli  314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis,  325,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere delitti previsti dagli articoli 453,  454,  455,
          460, 461, 517-ter, 517-quater,  518-quater,  518-quinquies,
          518-sexies e 518-septies, nonche' dagli  articoli  452-bis,
          452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies,  primo  comma,
          452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis,  primo  comma,
          600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
          alla  condotta  di  produzione  o  commercio  di  materiale
          pornografico, 600-quinquies,  603-bis,  629,  640,  secondo
          comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi  in  cui  il
          fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno  dal
          servizio  militare,   640-bis,   644,   648,   esclusa   la
          fattispecie di cui al  quarto  comma,  648-bis,  648-ter  e
          648-ter.1, dall'articolo 2635  del  codice  civile,  o  per
          taluno dei delitti commessi per  finalita'  di  terrorismo,
          anche   internazionale,   o   di   eversione    dell'ordine
          costituzionale, e' sempre disposta la confisca del  denaro,
          dei beni o delle altre utilita' di cui  il  condannato  non
          puo' giustificare  la  provenienza  e  di  cui,  anche  per
          interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulta  essere
          titolare o avere la disponibilita' a  qualsiasi  titolo  in
          valore sproporzionato al  proprio  reddito,  dichiarato  ai
          fini delle imposte sul reddito, o  alla  propria  attivita'
          economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
          la legittima provenienza dei beni sul  presupposto  che  il
          denaro utilizzato per acquistarli sia provento o  reimpiego
          dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione  tributaria
          sia stata  estinta  mediante  adempimento  nelle  forme  di
          legge.  La  confisca  ai  sensi  delle   disposizioni   che
          precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
          della pena su richiesta per i reati di  cui  agli  articoli
          617-quinquies, 617-sexies,  635-bis,  635-ter,  635-quater,
          635-quinquies quando le condotte ivi  descritte  riguardano
          tre o piu' sistemi. 
                Nei casi previsti dal  primo  comma,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui allo stesso comma,  il  giudice
          ordina la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e
          altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
          equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
          per interposta persona.» 
                «Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale) - E'  punito
          con la reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro
          10.000 a euro 100.000  chiunque  abusivamente  cagiona  una
          compromissione  o   un   deterioramento   significativi   e
          misurabili: 
                  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese  o
          significative del suolo o del sottosuolo; 
                  2) di un  ecosistema,  della  biodiversita',  anche
          agraria, della flora o della fauna. 
              Quando l'inquinamento e' prodotto in  un'area  naturale
          protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,
          storico, artistico, architettonico o  archeologico,  ovvero
          in danno di specie animali o vegetali protette, la pena  e'
          aumentata  da  un  terzo  alla  meta'.  Nel  caso  in   cui
          l'inquinamento  causi  deterioramento,   compromissione   o
          distruzione di un habitat all'interno di  un'area  naturale
          protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,
          storico, artistico, architettonico o archeologico, la  pena
          e' aumentata da un terzo a due terzi.» 
                «Art. 452-quater. (Disastro ambientale)  - Fuori  dai
          casi  previsti  dall'articolo  434,  chiunque  abusivamente
          cagiona un disastro ambientale e' punito con la  reclusione
          da  cinque  a   quindici   anni.   Costituiscono   disastro
          ambientale alternativamente: 
                  1) l'alterazione irreversibile  dell'equilibrio  di
          un ecosistema; 
                  2) l'alterazione dell'equilibrio di  un  ecosistema
          la  cui  eliminazione  risulti  particolarmente  onerosa  e
          conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 
                  3) l'offesa alla pubblica  incolumita'  in  ragione
          della  rilevanza   del   fatto   per   l'estensione   della
          compromissione o dei suoi  effetti  lesivi  ovvero  per  il
          numero delle persone offese o esposte a pericolo. 
              Quando il disastro  e'  prodotto  in  un'area  naturale
          protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,
          storico, artistico, architettonico o  archeologico,  ovvero
          in danno di specie animali o vegetali protette, la pena  e'
          aumentata da un terzo alla meta'.».