Art. 9 
 
Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza
  e modifica  della  disciplina  del  monitoraggio  della  situazione
  epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) l'articolo 10-ter e' abrogato; 
      b) all'articolo 13, comma 1, le parole «((,10-ter, comma  2,))»
sono soppresse. 
  2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24  marzo  2022,  n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
al secondo periodo, le parole: «e li  comunicano  quotidianamente  al
Ministero della salute e  all'Istituto  superiore  di  sanita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute
e all'Istituto superiore di sanita' con  periodicita'  stabilita  con
provvedimento della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria
((del Ministero della salute))» e sono inseriti, in fine, i  seguenti
periodi: «Il Ministero  della  salute,  anche  sulla  base  dei  dati
ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta
fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al
contenimento e al contrasto della diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,
quanto previsto ((dall'articolo 32, primo  comma,))  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, relativamente al  potere  del  Ministro  della
salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente,  in
materia di igiene e sanita' pubblica, con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              L'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.
          52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  giugno
          2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale  ripresa  delle
          attivita' economiche e sociali nel rispetto delle  esigenze
          di   contenimento   della   diffusione   dell'epidemia   da
          COVID-19), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  22  aprile
          2021, n. 96, abrogato dalla presente legge, recava: 
                «Isolamento e autosorveglianza» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  13,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  13.  (Sanzioni)  -  1.  La  violazione   delle
          disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis  e  9-ter,
          9-bis, 9-bis.1 e 10-quater, nonche' delle ordinanze di  cui
          all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), e' sanzionata  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.
          19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di  cui
          al comma 9-ter dell'articolo 9, al  comma  4  dell'articolo
          9-bis, al comma  3  dell'articolo  9-bis.1  e  al  comma  7
          dell'articolo 10-quater, commesse in giornate  diverse,  si
          applica, a partire  dalla  terza  violazione,  la  sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  dell'esercizio  o
          dell'attivita' da uno a dieci giorni. Dopo  una  violazione
          delle disposizioni di cui all'articolo  9-bis.1,  comma  1,
          lettere f) e g), in relazione  al  possesso  di  una  delle
          certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione,
          cosiddetto green pass rafforzato,  si  applica,  a  partire
          dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa,  la
          sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno  a
          dieci giorni.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  7,  del
          decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.  52,  recante
          «Disposizioni urgenti per il superamento  delle  misure  di
          contrasto alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
          conseguenza della cessazione dello stato  di  emergenza,  e
          altre disposizioni in materia sanitaria», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2022, n.  70,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 13.  (Raccolta  di  dati  per  la  sorveglianza
          integrata  del  SARS-CoV-2  e  per  il  monitoraggio  della
          situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza
          dei sistemi sanitari regionali) - Omissis 
              7.  Per  garantire  lo  svolgimento  in  condizioni  di
          sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          monitorano  con  cadenza  giornaliera   l'andamento   della
          situazione epidemiologica determinata dalla diffusione  del
          SARS-CoV-2 nei propri territori  e,  in  relazione  a  tale
          andamento,  le  condizioni  di  adeguatezza   del   sistema
          sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo,  dopo
          il 31 marzo 2022, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano raccolgono i  dati  secondo  i  criteri
          indicati con specifica circolare del Ministero della salute
          e li comunicano al Ministero della  salute  e  all'Istituto
          superiore  di  sanita'  con  periodicita'   stabilita   con
          provvedimento della Direzione  generale  della  prevenzione
          sanitaria del Ministero della salute.  Il  Ministero  della
          salute,  anche  sulla  base  dei  dati  ricevuti,  verifica
          l'andamento della situazione epidemiologica.  Resta  fermo,
          ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie
          al contenimento e al contrasto della diffusione  del  virus
          SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, primo  comma,
          della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  relativamente  al
          potere del Ministro della salute di emettere  ordinanze  di
          carattere contingibile e urgente, in materia  di  igiene  e
          sanita'   pubblica,   con   efficacia   estesa   all'intero
          territorio nazionale o a parte di  esso  comprendente  piu'
          regioni. 
              Omissis»