Art. 12. Il Consiglio nazionale Il Consiglio nazionale e' eletto dal Congresso nazionale ogni quattro anni, e' composto da un numero minimo di novanta e massimo di centoventi membri elettivi, tenendo conto della rappresentanza territoriale. Il Consiglio nazionale elegge il Presidente del Consiglio nazionale fra gli iscritti al partito. Il Presidente del Consiglio nazionale convoca e dirige l'assemblea e rappresenta al comitato direttivo ed agli organi del partito le decisioni assembleari. Partecipano di diritto, con capacita' di voto, il Presidente del partito, il coordinatore politico, i membri del comitato direttivo, i parlamentari nazionali ed europei, i coordinatori regionali dell'Associazione, i capigruppo e capi delegazione nei consigli e nelle giunte regionali, i presidenti di regione ed i sindaci dei comuni capoluogo, in quanto iscritti all'associazione. Il Consiglio nazionale elegge il comitato direttivo con il quale concorre ad attuare l'indirizzo politico deciso dal Congresso nazionale.