Art. 12. 
                       Il Consiglio nazionale 
 
    Il Consiglio nazionale e' eletto  dal  Congresso  nazionale  ogni
quattro anni, e' composto da un numero minimo di novanta e massimo di
centoventi  membri  elettivi,  tenendo  conto  della   rappresentanza
territoriale. 
    Il  Consiglio  nazionale  elegge  il  Presidente  del   Consiglio
nazionale fra gli iscritti al partito. 
    Il  Presidente  del  Consiglio   nazionale   convoca   e   dirige
l'assemblea e rappresenta al comitato direttivo ed  agli  organi  del
partito le decisioni assembleari. 
    Partecipano di diritto, con capacita' di voto, il Presidente  del
partito, il coordinatore politico, i membri del comitato direttivo, i
parlamentari  nazionali  ed   europei,   i   coordinatori   regionali
dell'Associazione, i capigruppo e capi  delegazione  nei  consigli  e
nelle giunte regionali, i presidenti di  regione  ed  i  sindaci  dei
comuni capoluogo, in quanto iscritti all'associazione. 
    Il Consiglio nazionale elegge il comitato direttivo con il  quale
concorre  ad  attuare  l'indirizzo  politico  deciso  dal   Congresso
nazionale.