Art. 14. 
                    Convocazioni e deliberazioni 
                       del comitato direttivo 
 
    14.1. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte  l'anno,
nonche' ogniqualvolta sia cosi' deciso dal Presidente del  partito  o
nel caso di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei  suoi
membri, entro il termine da questi indicato. 
    14.2. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta  inviata
dal Presidente del partito o, in caso di omissione, dal  membro  piu'
anziano, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro
mezzo  ritenuto  idoneo  ivi  compresa  la  pubblicazione  sul   sito
ufficiale dell'Associazione, almeno quattro giorni prima  della  data
della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione
del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonche'  l'ordine  del
giorno. 
    14.3. In caso d'urgenza i termini di cui al precedente art.  14.2
possono essere ridotti a un giorno. 
    14.4. Il comitato direttivo, con la  presenza  di  tutti  i  suoi
membri e per accettazione unanime, puo' anche decidere la trattazione
di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, potendo assumere  le
relative determinazioni. 
    14.5. Il comitato direttivo  e'  presieduto  dal  Presidente  del
partito o in assenza  dal  Vicepresidente  o,  in  presenza  di  piu'
vicepresidenti, dal piu' anziano di eta'. 
    14.6. Per la  validita'  delle  deliberazioni  e'  necessaria  la
presenza effettiva della meta' piu' uno dei membri che lo compongono.
Il  comitato  delibera  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza
semplice degli intervenuti, salvo quanto  diversamente  previsto  nel
presente statuto. 
    14.7. In caso di votazione che consegua parita' di voti,  prevale
il voto del Presidente del partito. 
    14.8. All'inizio di ogni  riunione  del  comitato  direttivo,  il
Presidente del partito nomina un segretario che puo' anche non essere
un membro del comitato direttivo.  Le  riunioni  saranno  validamente
costituite  anche   quando   tenute   a   mezzo   videoconferenza   o
teleconferenza, con le modalita' all'uopo  stabilite  dal  Presidente
del partito, a condizione che tutti gli intervenuti siano in grado di
partecipare e conferire in tempo reale e siano stati identificati dal
Presidente del partito e dal segretario.