Art. 15. Il Presidente del partito e vicepresidente/i 15.1. Il Presidente del Partito ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione e resta in carica quattro anni. 15.2. In sede di prima nomina, il Presidente del partito e' scelto dai fondatori all'atto della costituzione e resta in carica quattro anni. 15.3. Se il Presidente del partito cessa dalla carica prima del termine del suo mandato per qualsiasi motivo, il comitato direttivo indica il nuovo Presidente del partito fino alla convocazione del Congresso nazionale. Nelle more, opera il comitato direttivo per l'ordinaria amministrazione, diretto dal Vice Presidente. 15.4. Il Presidente del partito ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio. 15.5. Spetta al Presidente del partito: 1. convocare e presiedere le riunioni del comitato direttivo, salvo quanto previsto all'art. 14.2; 2. curare l'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo; 3. determinare l'ordine del giorno delle sedute del comitato direttivo; 4. sviluppare ogni attivita' diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione; 5. assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del comitato direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del comitato direttivo entro il termine improrogabile di sette giorni. 15.6. Il Vicepresidente o i vicepresidenti, se nominati, restano in carica quattro anni, svolgono le funzioni del Presidente del partito, quando questo sia, per qualsiasi motivo, nell'impossibilita' di esercitare le sue funzioni.