Art. 15. 
                      Il Presidente del partito 
                         e vicepresidente/i 
 
    15.1. Il Presidente del Partito ha  la  rappresentanza  legale  e
politica dell'Associazione e resta in carica quattro anni. 
    15.2. In sede di prima  nomina,  il  Presidente  del  partito  e'
scelto dai fondatori all'atto della costituzione e  resta  in  carica
quattro anni. 
    15.3. Se il Presidente del partito cessa dalla carica  prima  del
termine del suo mandato per qualsiasi motivo, il  comitato  direttivo
indica il nuovo Presidente del partito  fino  alla  convocazione  del
Congresso nazionale. Nelle more,  opera  il  comitato  direttivo  per
l'ordinaria amministrazione, diretto dal Vice Presidente. 
    15.4. Il  Presidente  del  partito  ha  il  compito  di  dirigere
l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte  a
terzi e in tutti i gradi di giudizio. 
    15.5. Spetta al Presidente del partito: 
      1. convocare e presiedere le riunioni del  comitato  direttivo,
salvo quanto previsto all'art. 14.2; 
      2.  curare  l'esecuzione  delle  deliberazioni   del   comitato
direttivo; 
      3. determinare l'ordine del giorno delle  sedute  del  comitato
direttivo; 
      4. sviluppare ogni attivita'  diretta  al  conseguimento  degli
scopi istituzionali dell'Associazione; 
      5. assumere, nei casi d'urgenza e ove  non  sia  possibile  una
tempestiva  convocazione  del  comitato  direttivo,  i  provvedimenti
indifferibili   e   indispensabili    al    corretto    funzionamento
dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del comitato
direttivo entro il termine improrogabile di sette giorni. 
    15.6. Il Vicepresidente o i vicepresidenti, se nominati,  restano
in carica quattro anni,  svolgono  le  funzioni  del  Presidente  del
partito, quando questo sia, per qualsiasi motivo, nell'impossibilita'
di esercitare le sue funzioni.