Art. 17. Il responsabile finanziario (tesoriere) 17.1. Il tesoriere viene nominato dal comitato direttivo; rimane in carica per due anni e comunque sino a che non sia stato nominato un nuovo tesoriere; puo' essere riconfermato. Qualora volesse recedere dall'incarico, il tesoriere deve darne comunicazione scritta al Presidente del partito. Il comitato direttivo puo' revocare per gravi motivi l'incarico del tesoriere, sentiti gli altri organi, con voto adottato a maggioranza dei presenti. 17.2. Il tesoriere agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario ed ha responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva. Egli e' responsabile dell'organizzazione e della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del partito in conformita' alle leggi vigenti. Egli ha la rappresentanza con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto del partito, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In via esemplificativa, il tesoriere ha competenza nelle seguenti attivita' e azioni: la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Inoltre, egli gestisce ogni attivita' relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti e movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Egli puo' avvalersi di consulenti esterni. Il tesoriere predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al comitato direttivo per la sua approvazione, previa verifica dei preposti organi di controllo. Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti suddetti sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano richiesta al comitato direttivo.