Art. 24. 
                            Controversie 
 
    Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero tra gli
associati e l'associazione, nell'esecuzione e/o  interpretazione  del
presente statuto, sara' rimessa al giudizio di  un  collegio  di  tre
arbitri che giudichera' in via rituale secondo diritto in conformita'
agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura  civile.  I  tre
arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale  di  Roma  che
designera'  il  Presidente  del  collegio  arbitrale.  Nel  caso   di
arbitrato con pluralita' di parti,  gli  arbitri  saranno  ugualmente
nominati dal Presidente del Tribunale  di  Roma,  che  designera'  il
Presidente del collegio. L'arbitrato si svolgera' in lingua italiana.