Art. 11 
 
              Misure urgenti per le produzioni viticole 
 
  1. Le imprese agricole, che  hanno  subito  danni  da  attacchi  di
peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che  non
beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze  assicurative  o  da
fondi mutualistici, possono accedere  agli  interventi  previsti  per
favorire la ripresa dell'attivita'  economica  e  produttiva  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
102,  in  deroga  all'articolo  5,  comma  4,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 102 del 2004. Le regioni  territorialmente  competenti
possono deliberare la  proposta  di  declaratoria  di  eccezionalita'
degli eventi entro il termine perentorio  di  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle  regioni  avviene
sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria  delle  domande
di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale  ((di  cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102,))  presentate  dai  beneficiari  a
fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1; nel
caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la
verifica delle relative dichiarazioni di produzione di  uva  da  vino
della  vendemmia  2023,  ai  sensi  ((degli  articoli  31  e  33  del
regolamento  delegato  (UE)  2018/273  della   Commissione,   dell'11
dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione
(UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017. 
  2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e'  effettuata
con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  con  preferenza  per  le  imprese
agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole,  dimostrino
di aver sostenuto  costi  finalizzati  a  trattamenti  preventivi  di
contrasto agli attacchi di peronospora)). 
  3. La dotazione del «Fondo di solidarieta' nazionale  -  interventi
indennizzatori»,  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di ((7 milioni di  euro
per l'anno 2023, e' destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. 
  3-bis.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  controllo  sulle
superfici e' assegnato all'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura
un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri  derivanti
dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro  per  l'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
  3-ter. Per  il  periodo  vendemmiale  relativo  all'anno  2023,  in
considerazione dei danni causati  da  attacchi  di  peronospora  alle
produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo  31,
comma 12, della legge 12 dicembre  2016,  n.  238,  possono  omettere
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma
restando  la  condizione  che  almeno  il  70  per  cento  delle  uve
utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023. 
  3-quater. La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -
interventi indennizzatori  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del
decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  e'  incrementata  di  6
milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 2 e 4, del
          decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  (Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i, della  legge  7  marzo
          2003, n. 38): 
                «Art.  5  (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva). - (Omissis) 
                2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa  economica  e
          produttiva delle imprese agricole di cui al  comma  1,  nei
          limiti  dell'entita'  del  danno,  accertato  nei   termini
          previsti dagli orientamenti e  regolamenti  comunitari  per
          gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo,  possono  essere
          concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata,  a
          scelta  delle  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze   e
          dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'   delle   risorse
          finanziarie disponibili: 
                  a) contributi in conto  capitale  fino  all'80  per
          cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013, il  contributo  puo'  essere  elevato
          fino al 90 per cento; 
                  b) prestiti ad  ammortamento  quinquennale  per  le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
                    1) 20 per cento del tasso di riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti   nelle   zone   svantaggiate   di   cui
          all'articolo 32  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                    2) 35 per cento del tasso di riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti  in  altre  zone;   nell'ammontare   del
          prestito sono comprese le rate delle operazioni di  credito
          in scadenza nei  12  mesi  successivi  all'evento  inerenti
          all'impresa agricola; 
                  c) proroga delle operazioni di credito agrario,  di
          cui all'articolo 7; 
                  d) agevolazioni previdenziali, di cui  all'articolo
          8. 
                (Omissis) 
                4.  Sono  esclusi  dalle  agevolazioni  previste   al
          presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
          possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
          della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
          derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
          azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
          oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
          vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
          comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
          concessi dall'Unione europea.». 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  2018/   273   della
          Commissione,  dell'11  dicembre   2017   che   integra   il
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda il sistema di  autorizzazioni
          per  gli  impianti  viticoli,  lo  schedario  viticolo,   i
          documenti  di  accompagnamento  e  la  certificazione,   il
          registro delle entrate e  delle  uscite,  le  dichiarazioni
          obbligatorie,  le  notifiche  e  la   pubblicazione   delle
          informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n.
          1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
          riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e
          che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  555/2008,  (CE)  n.
          606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e  abroga  il
          regolamento  (CE)  n.  436/2009  della  Commissione  e   il
          regolamento delegato (UE) 2015/560  della  Commissione,  e'
          pubblicato nella GUUE 28 febbraio 2018, n. L 58. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  3,  del
          decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  (Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38): 
                «Art.  15  (Dotazione  del  Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - Omissis 
                3.  Per  la  dotazione  finanziaria  del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
          si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Per la dotazione finanziaria  del  Fondo  di
          solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere  b)
          e c), si provvede a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  di
          protezione civile, come determinato ai sensi  dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e   successive   modificazioni,   nel   limite    stabilito
          annualmente dalla legge finanziari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 12, della
          legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante   «Disciplina
          organica della coltivazione della vite e della produzione e
          del  commercio  del  vino»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2016, n. 302: 
                «Art. 31 (Specificazioni, menzioni, vitigni e  annata
          di produzione). - (Omissis) 
                12.  Per  i  vini  a  DO,  ad  esclusione  dei   vini
          liquorosi,  dei  vini   spumanti   non   etichettati   come
          millesimati e dei  vini  frizzanti,  deve  essere  indicata
          nell'etichetta l'annata di produzione delle uve.».