Art. 10 
 
                     Vincoli sugli investimenti 
 
  1. I beni oggetto delle agevolazioni sono  vincolati  all'esercizio
dell'attivita' condotta dal  soggetto  beneficiario  per  un  periodo
minimo  di  cinque  anni.  I  beni  sostitutivi  di  quelli   ammessi
all'agevolazione e  deperiti  od  obsoleti  di  analoga  o  superiore
quantita'  e/o  qualita'  sono   altresi'   vincolati   all'esercizio
dell'impresa per lo stesso  periodo;  in  caso  di  sostituzione  per
deperimento  o  obsolescenza,  il  beneficiario   ha   l'obbligo   di
comunicarne il piano di ammodernamento  a  ISMEA  che,  entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, puo'  esprimere  motivato
avviso contrario a tutela dell'intervento agevolato. 
  2. L'attivita'  condotta  dal  soggetto  beneficiario  deve  essere
esercitata per un periodo minimo di cinque anni e la  sede  operativa
dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio  nazionale  per  lo
stesso periodo. 
  3. I periodi di vincolo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
decorrono dalla data di concessione delle agevolazioni. 
  4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
causa di revoca delle agevolazioni concesse. Alle revoche disposte ai
sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.