Art. 12 
 
             Procedura per la dichiarazione di decadenza 
 
  1. ISMEA, rilevata la  circostanza  che  potrebbe  dar  luogo  alla
decadenza, comunica ai beneficiari l'avvio del relativo procedimento,
assegnando  loro  un  termine  di  trenta  giorni,  decorrente  dalla
ricezione  della  comunicazione  stessa,  per  presentare   eventuali
controdeduzioni ed ogni altra documentazione ritenuta idonea. 
  2. Entro i successivi  sessanta  giorni,  esaminate  le  risultanze
istruttorie, ISMEA, in caso di mancato accoglimento  degli  eventuali
motivi addotti, delibera, con provvedimento  motivato,  la  decadenza
dalle agevolazioni, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari  ed
avviando le azioni  per  il  recupero  delle  agevolazioni  percepite
quantificate in termini di ESL, maggiorate di un  interesse  pari  al
tasso  ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data   di   concessione,
maggiorato di cinque punti percentuali, oltre agli  oneri  accessori,
quantificati nella misura del 10% dell'agevolazione percepita.