Art. 12 Procedura per la dichiarazione di decadenza 1. ISMEA, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla decadenza, comunica ai beneficiari l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni ed ogni altra documentazione ritenuta idonea. 2. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA, in caso di mancato accoglimento degli eventuali motivi addotti, delibera, con provvedimento motivato, la decadenza dalle agevolazioni, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari ed avviando le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite quantificate in termini di ESL, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione, maggiorato di cinque punti percentuali, oltre agli oneri accessori, quantificati nella misura del 10% dell'agevolazione percepita.