Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le agevolazioni concesse in applicazione  del  presente  decreto
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo
3, del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi
dell'art. 3 del  regolamento  (UE)  N.  1407/2013,  dell'art.  3  del
regolamento ABER e dell'art. 4, comma 1, del regolamento FIBER. 
  2. Una sintesi delle informazioni  e'  trasmessa  alla  Commissione
europea, a cura  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste,  mediante  il  sistema   di   notifica
elettronica, ai sensi dell'art. 11 dei regolamenti ABER e FIBER. 
  3.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste (www.politicheagricole.it) e l'adempimento degli obblighi  di
pubblicazione e informazione previsti  dall'art.  9  dei  regolamenti
ABER e FIBER viene garantito attraverso la registrazione degli  aiuti
nel registro degli aiuti di Stato di competenza, assicurando  in  tal
modo che le informazioni siano organizzate ed accessibili al pubblico
senza restrizione e rimangano disponibili per almeno dieci anni dalla
data in cui l'aiuto e' stato concesso. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2023 
 
                                        Il Ministro dell'agricoltura, 
                                         della sovranita' alimentare  
                                               e delle foreste        
                                                 Lollobrigida         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1238