Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «ABER»: regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; b) «Banca»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi dell'art. 153, comma 3, del TUB; c) «costo ammissibile»: valore complessivo degli acquisti dei beni di cui all'art. 5 facenti parte dell'Investimento per innovazione tecnologica, al netto dell'IVA; d) «FIBER»: regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; e) «Finanziamento bancario»: finanziamento concesso da una banca o da un intermediario finanziario, di durata non superiore ad anni 15, destinato al costo ammissibile non coperto dal contributo a fondo perduto di cui all'art. 4 del presente decreto; f) «GBER»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; g) «Investimento in innovazione tecnologica»: l'investimento di cui all'art. 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, finalizzato all'incremento della produttivita' nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonche' per l'utilizzo di sottoprodotti; h) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; i) «PMI agricole e della pesca»: micro, piccole e medie imprese, in conformita' a quanto previsto dall'allegato I del regolamento ABER e dall'allegato I del regolamento FIBER, in qualsiasi forma costituite; j) «PMI agromeccaniche»: micro, piccole e medie imprese, in conformita' a quanto previsto dall'allegato I del regolamento GBER, che forniscono servizi agromeccanici e tecnologici e che svolgono, presso e in favore di terze PMI agricole, della pesca o dell'acquacoltura, come sopra richiamate, lavorazioni meccaniche, con mezzi meccanici propri; k) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».