Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «ABER»: regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione,  del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
    b) «Banca»: le banche iscritte all'albo di cui  all'art.  13  del
TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art.
106 del TUB autorizzati  all'esercizio  nei  confronti  del  pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti e gli  altri  soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi dell'art. 153,
comma 3, del TUB; 
    c) «costo ammissibile»: valore  complessivo  degli  acquisti  dei
beni  di  cui  all'art.  5  facenti   parte   dell'Investimento   per
innovazione tecnologica, al netto dell'IVA; 
    d) «FIBER»: regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
    e) «Finanziamento bancario»: finanziamento concesso da una  banca
o da un intermediario finanziario, di durata non  superiore  ad  anni
15, destinato al costo ammissibile non coperto dal contributo a fondo
perduto di cui all'art. 4 del presente decreto; 
    f) «GBER»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
    g) «Investimento in innovazione tecnologica»:  l'investimento  di
cui all'art. 1, comma 428, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,
finalizzato   all'incremento   della   produttivita'   nei    settori
dell'agricoltura,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  attraverso  la
diffusione delle migliori  tecnologie  disponibili  per  la  gestione
digitale dell'impresa,  per  l'utilizzo  di  macchine,  di  soluzioni
robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per
il risparmio dell'acqua  e  la  riduzione  dell'impiego  di  sostanze
chimiche, nonche' per l'utilizzo di sottoprodotti; 
    h) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    i) «PMI agricole e della pesca»: micro, piccole e medie  imprese,
in conformita' a quanto previsto dall'allegato I del regolamento ABER
e  dall'allegato  I  del  regolamento  FIBER,  in   qualsiasi   forma
costituite; 
    j) «PMI agromeccaniche»:  micro,  piccole  e  medie  imprese,  in
conformita' a quanto previsto dall'allegato I del  regolamento  GBER,
che forniscono servizi agromeccanici e tecnologici  e  che  svolgono,
presso  e  in  favore  di  terze  PMI   agricole,   della   pesca   o
dell'acquacoltura, come sopra richiamate, lavorazioni meccaniche, con
mezzi meccanici propri; 
    k) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».