Art. 3 Beneficiari dell'intervento Possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che: a) risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di «impresa ittica» ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di «impresa agromeccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; c) hanno sede operativa nel territorio nazionale; d) non risultano imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento GBER; e) effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti e' stabilito in 10.000 euro; f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 2. Gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda. 3. Non possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.