Art. 3 
 
                     Beneficiari dell'intervento 
 
  Possono essere ammesse ai benefici  del  presente  decreto  le  PMI
singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni,
che: 
    a) risultano iscritte al registro delle imprese con la  qualifica
di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, ovvero di «impresa ittica» ai sensi dell'art.  4
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di
«impresa agromeccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99; 
    b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione
della domanda; 
    c) hanno sede operativa nel territorio nazionale; 
    d) non risultano imprese in difficolta'  ai  sensi  dell'art.  2,
punto 18, del regolamento GBER; 
    e) effettuano investimenti in innovazione tecnologica di  importo
non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000  euro.  Per  il
settore pesca il limite minimo degli  investimenti  e'  stabilito  in
10.000 euro; 
    f)  non  rientrano  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea. 
  2. Gli investimenti non possono essere effettuati prima della  data
di presentazione della domanda. 
  3. Non possono essere ammesse ai benefici del presente  decreto  le
PMI nei  cui  confronti  sia  verificata  l'esistenza  di  una  causa
ostativa ai sensi  della  disciplina  antimafia  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.