Art. 4 Agevolazioni concedibili 1. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, e' concesso un contributo a fondo perduto, distinguendo come segue: a) quando il beneficiario e' una PMI agricola o della pesca, il contributo concedibile e' quantificato applicando al massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, lettere a) o b), le percentuali di cui alla seguente tabella: =================================================== |Importo ammissibile per| | | cui si chiede il | Percentuale massima di | | contributo (euro) | contributo | +=======================+=========================+ |fino a 100.000 | 75% | +-----------------------+-------------------------+ |da 100.001 a 200.000 | 65% | +-----------------------+-------------------------+ |da 200.001 a 300.000 | 55% | +-----------------------+-------------------------+ |da 300.001 a 500.000 | 45% | +-----------------------+-------------------------+ b) quando il beneficiario e' una PMI agromeccanica ovvero una PMI agricola che svolge un'attivita' agricola che non rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 14 e 17 dell'ABER, il contributo concedibile e' quantificato applicando al massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, lettera c), le percentuali di cui alla seguente tabella: =================================================== |Importo ammissibile per| | | cui si chiede il | Percentuale massima di | | contributo (euro) | contributo | +=======================+=========================+ |fino a 100.000 | 100% | +-----------------------+-------------------------+ |da 100.001 a 200.000 | 90% | +-----------------------+-------------------------+ |da 200.001 a 300.000 | 80% | +-----------------------+-------------------------+ |da 300.000 a 500.000 | 70% | +-----------------------+-------------------------+ 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le sole PMI agricole e della pesca possono fruire della garanzia di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, fino all'80% del valore nominale del finanziamento bancario. Per il rilascio delle predette garanzie, nei limiti del 25% del massimale di aiuto previsto al successivo comma 4, possono essere concessi contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, quantificate attraverso il metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato approvato con decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N). 3. I contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni delle garanzie di cui al precedente comma sono posti a carico del Fondo. 4. Alle agevolazioni di cui ai commi precedenti, si applicano i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea di riferimento, come di seguito riportati: a) per le PMI agricole, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ovvero nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti rispettivamente dagli articoli 14 e 17 del regolamento ABER, che stabiliscono un'intensita' massima di aiuto pari al 65% dei costi ammissibili, elevabile all'80% per investimenti da parte di giovani agricoltori; b) per le PMI della pesca, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dagli articoli 27, 28, 30 paragrafo 2 lettere d) o e), 33 o 46 del regolamento FIBER, che stabiliscono un'intensita' massima di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili; c) per le PMI agricole che svolgono un'attivita' agricola che non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni normative richiamate alla lettera a) del presente comma e per le PMI agromeccaniche, gli aiuti sono concessi entro i limiti previsti dal regolamento de minimis. 5. In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto di cui al comma 1 e dal finanziamento bancario puo' superare il 95% del costo ammissibile.