Art. 4 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, e' concesso  un
contributo a fondo perduto, distinguendo come segue: 
    a) quando il beneficiario e' una PMI agricola o della  pesca,  il
contributo concedibile e' quantificato  applicando  al  massimale  di
aiuto previsto al successivo comma 4, lettere a) o b), le percentuali
di cui alla seguente tabella: 
 
         ===================================================
         |Importo ammissibile per|                         |
         |   cui si chiede il    |  Percentuale massima di |
         |   contributo (euro)   |       contributo        |
         +=======================+=========================+
         |fino a 100.000         |           75%           |
         +-----------------------+-------------------------+
         |da 100.001 a 200.000   |           65%           |
         +-----------------------+-------------------------+
         |da 200.001 a 300.000   |           55%           |
         +-----------------------+-------------------------+
         |da 300.001 a 500.000   |           45%           |
         +-----------------------+-------------------------+
 
    b) quando il beneficiario e' una PMI agromeccanica ovvero una PMI
agricola che svolge un'attivita' agricola che non rientra nell'ambito
di applicazione degli articoli  14  e  17  dell'ABER,  il  contributo
concedibile e' quantificato applicando al massimale di aiuto previsto
al successivo comma  4,  lettera  c),  le  percentuali  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
         ===================================================
         |Importo ammissibile per|                         |
         |   cui si chiede il    |  Percentuale massima di |
         |   contributo (euro)   |       contributo        |
         +=======================+=========================+
         |fino a 100.000         |           100%          |
         +-----------------------+-------------------------+
         |da 100.001 a 200.000   |           90%           |
         +-----------------------+-------------------------+
         |da 200.001 a 300.000   |           80%           |
         +-----------------------+-------------------------+
         |da 300.000 a 500.000   |           70%           |
         +-----------------------+-------------------------+
 
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  sole  PMI
agricole e della pesca possono fruire della garanzia di cui  all'art.
17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  fino
all'80% del  valore  nominale  del  finanziamento  bancario.  Per  il
rilascio delle predette garanzie, nei limiti del 25% del massimale di
aiuto  previsto  al  successivo  comma  4,  possono  essere  concessi
contributi diretti all'abbattimento del costo  delle  commissioni  di
garanzia, quantificate attraverso il metodo di calcolo ISMEA  per  il
rilascio di garanzie dirette a condizioni di  mercato  approvato  con
decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18  febbraio
2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N). 
  3.  I  contributi  diretti   all'abbattimento   del   costo   delle
commissioni delle garanzie di cui al precedente comma  sono  posti  a
carico del Fondo. 
  4. Alle agevolazioni di cui ai commi  precedenti,  si  applicano  i
massimali di aiuto previsti dalla normativa europea  di  riferimento,
come di seguito riportati: 
    a) per le PMI agricole, operanti  nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli ovvero nel settore della trasformazione
o della commercializzazione di  prodotti  agricoli,  gli  aiuti  sono
concessi nel rispetto  delle  condizioni  e  dei  massimali  previsti
rispettivamente dagli articoli 14 e  17  del  regolamento  ABER,  che
stabiliscono un'intensita' massima di aiuto pari  al  65%  dei  costi
ammissibili, elevabile all'80% per investimenti da parte  di  giovani
agricoltori; 
    b) per le PMI della pesca, operanti nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura  ovvero  nel  settore  della   trasformazione   dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi nel
rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dagli articoli 27,
28, 30 paragrafo 2 lettere d) o e), 33 o 46  del  regolamento  FIBER,
che stabiliscono un'intensita' massima di aiuto pari al 50% dei costi
ammissibili; 
    c) per le PMI agricole che svolgono un'attivita' agricola che non
rientra nell'ambito  di  applicazione  delle  disposizioni  normative
richiamate  alla  lettera  a)  del  presente  comma  e  per  le   PMI
agromeccaniche, gli aiuti sono concessi entro i limiti  previsti  dal
regolamento de minimis. 
  5. In nessun caso, la copertura  fornita  dal  contributo  a  fondo
perduto di cui al comma 1 e dal finanziamento bancario puo'  superare
il 95% del costo ammissibile.