Art. 5 
 
                          Beni agevolabili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di: 
    a) macchine,  strumenti  e  attrezzature  per  l'agricoltura.  In
particolare,  macchine,  anche  motrici  e  operatrici,  strumenti  e
dispositivi per  il  carico  e  lo  scarico,  la  movimentazione,  la
pesatura  e  la  cernita  automatica  dei   pezzi,   dispositivi   di
sollevamento e manipolazione automatizzati, droni,  Automated  Guided
Vehicles  (AGV)  e  sistemi  di   convogliamento   e   movimentazione
flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature  per
i trattamenti con prodotti fitosanitari  e  per  lo  spandimento  dei
fertilizzanti, che soddisfino uno dei seguenti requisiti: 
      i)  presenza  o  compatibilita'  con  un   sistema   ISOBUS   o
equivalente con funzionalita' task controller; 
      ii) presenza di un sistema di interconnessione leggera che  sia
in  grado  di  trasmettere  dati  in  uscita,  funzionali,  a  titolo
esemplificativo,   a   soddisfare   i    requisiti    ulteriori    di
telemanutenzione e/o  telediagnosi  e/o  controllo  in  remoto  e  di
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei  parametri  di
processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485); 
      iii)  presenza  di  un  sistema  di  guida  automatica  o  semi
automatica (rif. circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355); 
      iv) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi
e/o controllo in remoto; 
      v) presenza di soluzioni proprietarie  per  controllo  a  rateo
variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela; 
      vi)  presenza  di   un   sistema   di   gestione   intelligente
dell'irrigazione attraverso  sensing  delle  condizioni  irrigue  del
terreno o della coltura e utilizzo  di  algoritmi  di  supporto  alle
decisioni che consentano  di  stabilire  le  strategie  migliori  per
ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche. 
    b) macchine mobili non stradali per agricoltura e  zootecnia.  In
particolare, tutte le macchine rientranti nel campo  di  applicazione
del regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti  di
emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori
a combustione interna) che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: 
      i)  motorizzazione  elettrica  (cosiddette  «macchine  a   zero
emissioni»), e 
      ii) destinazione ad attivita' agricole o zootecniche. 
    c)  macchine  per  la  zootecnia.  In  particolare,  macchine  ed
attrezzature dedicate al  settore  zootecnico  caratterizzate  da  un
elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il  cui
funzionamento e' controllato  da  sistemi  computerizzati  o  gestito
tramite opportuni sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti
per la realizzazione  di  prodotti  mediante  la  trasformazione  dei
materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio  in  process
per assicurare e tracciare la qualita' del prodotto  o  del  processo
produttivo e che consentono di qualificare i processi  di  produzione
in  maniera  documentabile  e  connessa  al  sistema  informativo  di
fabbrica. Per tali macchine/ attrezzature e' necessaria  la  presenza
di almeno uno dei seguenti requisiti: 
      i) sistema di interconnessione leggera in grado di  trasmettere
dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare  i
requisiti  ulteriori  di  telemanutenzione   e/o   telediagnosi   e/o
controllo in remoto e di monitoraggio continuo  delle  condizioni  di
lavoro  e  dei  parametri  di  processo  (rif.  circolare  MISE   del
01/08/2018, n. 295485), o 
      i) sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di  lavoro
e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori. 
    d) trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento  (UE)  n.  167/2013,  con  motorizzazione  Stage  V,  che
soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: 
      i) presenza di un sistema ISOBUS o equivalente,  per  garantire
la necessaria interoperabilita'  con  le  attrezzature  portate  (per
esempio, display di bordo ISOBUS con funzionalita' Task controller); 
      ii) presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica
basata  su  GPS,  per  garantire  una   maggiore   precisione   nelle
lavorazioni e quindi anche una  maggiore  efficienza  in  termini  di
consumi (circolare MISE n. 177355); 
      iii) presenza di un  sistema  di  monitoraggio  continuo  delle
condizioni di lavoro e dei parametri di processo  mediante  opportuni
set di sensori (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485). 
    e) investimenti  per  la  pesca  e  l'acquacoltura  i  cui  costi
rientrano nel campo di applicazione del  regolamento  (UE)  2022/2473
della  Commissione  del  14  dicembre  2022,  collegati  ai  seguenti
interventi: 
      i) attrezzature di bordo volte alla riduzione dell'emissione di
sostanze inquinanti o  gas  a  effetto  serra  nonche'  ad  aumentare
l'efficienza energetica dei pescherecci; 
      ii) attrezzi da pesca innovativi e selettivi; 
      iii)  strumenti  e  attrezzature  innovative   di   bordo   che
migliorano la qualita' dei prodotti della pesca; 
      iv) macchinari, strumenti  e  attrezzature  per  l'acquacoltura
utili alla riduzione dell'impatto negativo  o  l'accentuazione  degli
effetti positivi sull'ambiente, nonche' l'uso piu'  efficiente  delle
risorse utilizzate nel processo; 
      v) macchinari, strumenti e attrezzature  volti  all'ottenimento
di   una   considerevole   riduzione   nell'impatto   delle   imprese
dell'acquacoltura sull'utilizzo e  sulla  qualita'  delle  acque,  in
particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato  d'acqua
o  di  sostanze  chimiche,  antibiotici  e  altri  medicinali  o   il
miglioramento della qualita' delle acque  in  uscita,  anche  facendo
ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero  che  aumentino
l'efficienza  energetica  e  favoriscano   l'utilizzo   delle   fonti
rinnovabili. 
  2. I beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. 
  3. In  caso  di  investimenti  rientrati  nella  categoria  di  cui
all'art. 5, comma 1,  lettera  d),  la  domanda  di  sostegno  dovra'
identificare  in  maniera   univoca   il   veicolo   sostituito.   Il
beneficiario  deve  dimostrare  il  possesso   del   certificato   di
rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente.