Art. 5 Beni agevolabili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi per l'acquisto di: a) macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura. In particolare, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, droni, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, attrezzature per i trattamenti con prodotti fitosanitari e per lo spandimento dei fertilizzanti, che soddisfino uno dei seguenti requisiti: i) presenza o compatibilita' con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalita' task controller; ii) presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485); iii) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica (rif. circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355); iv) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; v) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela; vi) presenza di un sistema di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso sensing delle condizioni irrigue del terreno o della coltura e utilizzo di algoritmi di supporto alle decisioni che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare il consumo di risorse idriche. b) macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia. In particolare, tutte le macchine rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 (Prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori a combustione interna) che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: i) motorizzazione elettrica (cosiddette «macchine a zero emissioni»), e ii) destinazione ad attivita' agricole o zootecniche. c) macchine per la zootecnia. In particolare, macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualita' del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/ attrezzature e' necessaria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: i) sistema di interconnessione leggera in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485), o i) sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori. d) trattrici agricole che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, con motorizzazione Stage V, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: i) presenza di un sistema ISOBUS o equivalente, per garantire la necessaria interoperabilita' con le attrezzature portate (per esempio, display di bordo ISOBUS con funzionalita' Task controller); ii) presenza di un sistema di guida automatica o semiautomatica basata su GPS, per garantire una maggiore precisione nelle lavorazioni e quindi anche una maggiore efficienza in termini di consumi (circolare MISE n. 177355); iii) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori (rif. circolare MISE del 01/08/2018, n. 295485). e) investimenti per la pesca e l'acquacoltura i cui costi rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, collegati ai seguenti interventi: i) attrezzature di bordo volte alla riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonche' ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; ii) attrezzi da pesca innovativi e selettivi; iii) strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualita' dei prodotti della pesca; iv) macchinari, strumenti e attrezzature per l'acquacoltura utili alla riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonche' l'uso piu' efficiente delle risorse utilizzate nel processo; v) macchinari, strumenti e attrezzature volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualita' delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualita' delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l'efficienza energetica e favoriscano l'utilizzo delle fonti rinnovabili. 2. I beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. 3. In caso di investimenti rientrati nella categoria di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), la domanda di sostegno dovra' identificare in maniera univoca il veicolo sostituito. Il beneficiario deve dimostrare il possesso del certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente.