Art. 6 Cumulo 1. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono, altresi', essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.