Art. 6 
 
                               Cumulo 
 
  1. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto possono  essere
cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», e
con i pagamenti di cui al regolamento (UE)  2021/2115  e  di  cui  al
regolamento (UE) 2021/1139, nella misura in cui tali aiuti riguardino
costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono, altresi',
essere cumulati con qualsiasi altro  aiuto  di  Stato,  compresi  gli
aiuti «de minimis», e con i pagamenti  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/2115 e di cui al regolamento (UE) 2021/1139, in  relazione  agli
stessi  costi  ammissibili,  in  tutto  o  in  parte  coincidenti,  a
condizione che tale cumulo non porti al  superamento  dell'intensita'
di  aiuto  o  dell'importo  di  aiuto  consentiti  dalle   pertinenti
discipline europee di riferimento.