Art. 7 Istruttoria delle domande 1. Gli interventi sono attuati con una procedura a sportello, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, previa pubblicazione di un avviso relativo all'apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative. 2. La PMI che intende accedere alle agevolazioni di cui all'art. 4 presenta la relativa domanda, utilizzando la modulistica messa a disposizione da ISMEA sul portale dedicato. 3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono esaminate da ISMEA secondo l'ordine cronologico di presentazione e devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la sua localizzazione e l'elenco dei beni agevolabili, con l'indicazione del relativo costo al netto dell'IVA. 4. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri, elenchi o informazioni utili all'istruttoria. 5. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.