Art. 7 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Gli interventi sono  attuati  con  una  procedura  a  sportello,
secondo le disposizioni del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
123, previa pubblicazione di  un  avviso  relativo  all'apertura  del
portale  dedicato  alla  ricezione  delle  domande  e  contenente  le
istruzioni operative. 
  2. La PMI che intende accedere alle agevolazioni di cui all'art.  4
presenta la relativa domanda,  utilizzando  la  modulistica  messa  a
disposizione da ISMEA sul portale dedicato. 
  3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono esaminate da  ISMEA
secondo l'ordine cronologico di presentazione e  devono  indicare  il
nome e le dimensioni dell'impresa, la sua localizzazione  e  l'elenco
dei beni agevolabili, con l'indicazione del relativo costo  al  netto
dell'IVA. 
  4. Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA
accerta la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni.
Ai fini dell'accertamento del  possesso  dei  requisiti,  ISMEA  puo'
utilizzare informazioni aggiuntive  acquisite  presso  le  camere  di
commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e
altri  soggetti  incaricati  della  tenuta  di  registri,  elenchi  o
informazioni utili all'istruttoria. 
  5. Il  procedimento  istruttorio  deve  essere  concluso  entro  il
termine di trenta giorni dalla data di  presentazione  della  domanda
ovvero dalla  data  di  ricezione  della  documentazione  integrativa
richiesta.